REGOLAMENTO della FEDERAZIONE ITALIANA ...
REGOLAMENTO
della FEDERAZIONE ITALIANA
EXALLIEVI ED
EXALLIEVE
DI DON BOSCO
IN VIGORE DAL
28 LUGLIO 2016
Regolamento dell'Associazione
"FEDERAZIONE
ITALIANA
EXALLIEVI/E
di
DON
BOSCO"
PROEMIO: LA GRATITUDINE SI ORGANIZZA IN ASSOCIAZIONE
“Il Movimento Exallievi non fu istituito dagli educatori come
associazione
postscolastica con elementi
scelti, con finalità
associative, ma crebbe su da sé, con la forma delle cose
che traggono
origine e vita da cause naturali e spontanee” (Don
Ceria).
“Ma vi raccomando, miei cari figli, dovunque siate e in qualsiasi
situazione
vi troviate, ricordatevi che siete figli di Don Bosco.
•
Rimanete uniti
fra di voi, aiutatevi, sostenetevi, con l’esempio
e l’amicizia.
•
Incoraggiate i ragazzi poveri e abbandonati, i miei
prediletti.
•
Fate onore, con
la vostra condotta, alla casa che vi ha cresciuti
con lo stesso affetto di Don
Bosco.
•
Rimanete fedeli alla nostra santa Religione, al
Papa.
•
Affidatevi ogni
giorno alla nostra cara Mamma Ausiliatrice che
sempre, come allora, è la
Signora di ogni nostra Casa, dove
passeggia, accoglie e protegge tutti i miei
figlioli.
•
Fuggite il
peccato, il nemico più grande della nostra vita, e, se
vi accada la disgrazia
di cadervi, rialzatevi tosto, con il Santo
Sacramento della Confessione.
•
Non lasciate
condizionare dal rispetto umano, che è solo un mostro
di carta pesta. Ma una
cosa sola più di tutte vi raccomando:
COMPORTATEVI SEMPRE DA BUONI CRISTIANI E
UOMINI PROBI”. (Don Bosco,
24 giugno 1879).
•
Abbiate a cuore
la difesa e la promozione di quei valori che noi
tutti consideriamo "non
negoziabili" della vita, della dignità
umana, dell’identità della
famiglia, della libertà e della verità
manifestando al mondo cosa significhi
essere "sale della terra" e
"luce del mondo".
•
Vivete la vostra
esistenza di laici guidati da una chiara
coscienza morale, svolgendo il vostro
lavoro con un'accurata
competenza professionale ed esprimendo la vostra
apertura al mondo
di oggi con un concreto impegno
sociale.
•
Curate i rapporti
con i giovani che terminano i processi educativi
nelle case salesiane al fine
di invitarli ad inserirsi attivamente
nell'Associazione, che li farà sentire
sempre "allievi di Don
Bosco" ed offrirà loro l'opportunità di una
formazione continua e
di un'aggregazione concreta per il loro impegno
sociale.
•
L'"educazione ricevuta" in passato non può
rimanere solo un
ricordo, ma si deve trasformare in una forza che trascina
l'Exallievo/a
ad incidere nel mondo per trasformarlo e renderlo più
umano.” (Rettor Maggiore Don Pascual Chávez V., 24 giugno
2011).
Dall’esperienza della festa nasce così un progetto di riconoscenza e
di
amicizia, di solidarietà tra adulti e di impegni concreti sul piano dei
giovani,
della famiglia e della società.
CAPITOLO I
Identità e missione dell'Exallievo/a di Don Bosco
Articolo 1 Identità
Exallievi/e di Don Bosco sono i Cattolici che, per aver frequentato
un
oratorio, una scuola o una qualsiasi
altra opera
salesiana, hanno ricevuto una preparazione per la vita secondo i
principi
del Sistema Preventivo di Don
Bosco.
Per l'educazione ricevuta sono altresì Exallievi/e anche i fedeli
non
Cattolici o di altre religioni; in tal caso non fanno parte della
Famiglia
Salesiana, nella quale il Rettor
Maggiore -successore di Don Bosco – è padre e centro di
unità.
Possono altresì far parte della Associazione quanti, condividendo
pienamente
il metodo educativo e l'opera di Don Bosco, intendono far propria la
missione
dell’Associazione e si impegnano in maniera coerente e conseguente.
L'educazione ricevuta, che richiama i vincoli di figliolanza e la
gratitudine
a Don Bosco che portano l'Exallievo/a a partecipare alla missione
salesiana
nel mondo, si manifesta assumendo, secondo le proprie possibilità e
la
propria specifica competenza di laici, responsabilità di fattiva
collaborazione
per realizzare le finalità proprie del progetto educativo
salesiano.
Articolo
2 Missione
L'Exallievo/a conserva ed approfondisce i principi educativi
ricevuti,
per tradurli in autentici impegni di vita mediante la carità
fraterna,
la mutua assistenza, la presenza attiva e responsabile e l’azione,
specialmente
in favore dei giovani, nella società e nel territorio.
A tale scopo l'Exallievo/a, personalmente e come gruppo, fa propria
la
Carta dell’identità carismatica della Famiglia salesiana, considerando
fondamentali
la collaborazione e la corresponsabilità con i singoli gruppi
della
Famiglia salesiana per il raggiungimento degli scopi
loro propri.
Inoltre, è fortemente impegnato/a a:
a)
rinnovare
propositi e dare testimonianza di vita cristiana
rimanendo fedele allo spirito
di Don
Bosco;
b)
partecipare, con una presenza più concreta, alle
finalità
evangelizzatrici della Chiesa;
c)
affrontare i
problemi delle realtà temporali, mettendo a
disposizione quegli autentici
valori umani e cristiani di cui, come
laico/a, ha diretta esperienza
nell'ambito familiare, professionale
e sociale;
d)
stimolare e valorizzare lo spirito ecumenico tra i
cristiani;
e)
sollecitare
l'apertura al dialogo con le altre
religioni;
f)
incoraggiare tra
i soci di diversa religione la ricerca di
elementi ideali e valori comuni per
il raggiungimento di mete
condivise nello spirito delle finalità
dell'Associazione.
CAPITOLO II
Obiettivi dell'Associazione "Federazione italiana Exallievi/e di Don Bosco"
Articolo
3 Associazione
Gli Exallievi/e delle opere salesiane d’Italia costituiscono
l’Associazione
denominata "Federazione Italiana Exallievi/e di Don
Bosco" che, a
norma dei canoni 298, 299, 321 e seguenti del Codice di
Diritto
Canonico, è “Associazione privata di fedeli”, con durata illimitata.
Associati sono coloro che, condividendo le finalità operative
dell’Associazione,
intendono farne parte, sostenendone le iniziative e
accettando senza
riserve il presente
Regolamento.
L’Associazione così costituita si articola in:
• Unioni,
•
Federazioni ispettoriali,
•
Federazione nazionale
e si inserisce
nella Confederazione mondiale della quale accetta lo
Statuto.
Articolo 4 Finalità associative
La Federazione Italiana Exallievi/e di Don Bosco non ha fini di
lucro
e, mediante l’azione comune, ha lo scopo:
1.
di partecipare
alla missione della Chiesa nel
mondo;
2.
di collaborare
con la Chiesa cattolica italiana attraverso una
presenza di apostolato e secondo
le finalità proprie del Sistema
preventivo di Don Bosco;
3.
di far maturare
in persone, luoghi e strutture la significativa
presenza di un progetto
culturale orientato in senso cristiano e
l’attuazione di valori autenticamente
umani per quanto riguarda gli
associati di altre religioni.
Inoltre, con il necessario impegno pastorale e l’indispensabile
collaborazione
con i Salesiani, si
prefigge di accompagnare i
propri soci nel processo di crescita personale e
comunitario con le
seguenti linee di azione:
a)
servire la
persona umana, tutelarne la dignità e le proiezioni
religiose nonché curarne la
formazione socio-politica per
realizzare una società più giusta, più libera e
più
umana;
b)
difendere i valori della famiglia e proteggere la
sacralità
della vita;
c)
avere
un’attenzione privilegiata per i giovani più poveri e
abbandonati;
d)
programmare le
politiche giovanili in coerenza con le
finalità associative;
e)
seguire i giovani
fin da quando sono ancora allievi/e, facendo
loro conoscere l'esistenza
dell'Associazione e le sue finalità e
riservando agli stessi particolari
occasioni di
incontro;
f)
attivare
esperienze di formazione permanente, anche insieme agli
altri rami della
Famiglia salesiana, di aggregazione e di
solidarietà con particolare e costante
impegno per la ricerca
dei lontani;
g)
assecondare la partecipazione degli Exallievi/e ad
attività di
volontariato, con prospettive anche di impegno
missionario.
CAPITOLO III
Rapporti
di
collaborazione
Articolo 5
Rapporti
con
la Famiglia
salesiana
e altre
Associazioni
L'Associazione, tenendo presente il concetto di laicità affermato
dal
Concilio Ecumenico Vaticano II, dai successivi documenti ecclesiali,
dalle
norme del Codice di Diritto Canonico e dalle Costituzioni della
Congregazione salesiana:
a)
riconosce nel
Rettor Maggiore, quale successore di Don Bosco, il
padre e il centro di unità
della Famiglia salesiana considerandolo
riferimento primario;
b)
chiede alla
Congregazione salesiana l'impegno a farsi animatrice
degli Exallievi/e tramite
un suo
Delegato;
c)
potenzia e
sviluppa la collaborazione con tutte le componenti
della Famiglia salesiana,
secondo lo spirito di intesa fraterna e
nel rispetto delle singole autonomie;
d)
persegue ogni
forma di collaborazione con la Confederex, con le
altre associazioni di
exalunni/e delle scuole cattoliche e con i
vari movimenti ecclesiali anche non
scolastici (oratori,
parrocchie, consigli diocesani);
e)
favorisce e
sostiene l'impegno vocazionale degli Exallievi/e che,
per loro spontanea e
libera scelta, si orientano verso gli altri
gruppi della Famiglia salesiana;
f)
si propone come
punto di riferimento e di aggregazione per quanti,
a vario titolo, si sentono
vicini all'Opera salesiana, ne
condividono le finalità e gli impegni e
costituiscono quel vasto
movimento di simpatizzanti e di amici di Don Bosco, da
tempo
operante nella società.
CAPITOLO IV
Presenza
dei
Salesiani
nell'Associazione
Articolo
6 Il
Delegato
La Federazione nazionale, le Federazioni ispettoriali e le Unioni
hanno
un proprio Delegato. Il Delegato nazionale viene nominato dalla CISI,
ascoltato
il parere della Presidenza nazionale.
I Delegati delle Federazioni ispettoriali e delle Unioni vengono
nominati
dall'Ispettore, ascoltato il parere delle rispettive
Presidenze.
Il Delegato fa
parte di diritto degli organi dell'Associazione, a
tutti i livelli.
Il Delegato:
Articolo
7 Compiti
del
Delegato
a)
rappresenta i Superiori e la Congregazione salesiana
nel suo
primario compito di animatore spirituale
dell'Associazione;
b)
è il garante e il
responsabile della fedeltà dell'Associazione
alla Chiesa e allo spirito di Don
Bosco;
c)
si fa portavoce,
insieme con il Presidente, delle esigenze e delle
istanze degli Exallievi/e
presso la Comunità
salesiana;
d)
assicura l'unità
dello spirito associativo, stimola il dialogo e
la collaborazione fraterna e
promuove la formazione permanente: in
particolare sviluppa ed approfondisce i
temi che, di volta in
volta, vengono indicati in sede
nazionale;
e)
cura
pubblicazioni e sussidi per la formazione e l'animazione
spirituale e culturale
degli Exallievi/e, specialmente dei
Dirigenti, d'intesa con le rispettive
Presidenze;
f)
espone in sede di
Consiglio nazionale il programma di azione di
propria competenza al momento del
suo insediamento, una relazione
consuntiva annuale ed una conclusiva al termine
del suo
mandato;
g)
partecipa (o in
caso di impedimento si fa rappresentare) a tutti
gli eventi organizzativi
nazionali ed internazionali
dell’Associazione.
CAPITOLO V
Norme
generali
Articolo
8 Stile
di servizio
Le cariche elettive e le prestazioni, ai vari livelli associativi,
sono
un servizio che l'Exallievo/a svolge con spirito di famiglia,
gratuitamente
e con senso di responsabilità.
L’Associazione, relativamente all’impegno socio-politico, è fedele
al
Magistero della Chiesa che vede nella politica un alto servizio alla
carità;
tuttavia rifiuta ogni possibile confusione con movimenti o
partiti politici.
Inoltre
respinge ogni scelta su questioni etiche che sia contraria
alla Dottrina della
Chiesa.
Articolo 9
Preclusioni ed incompatibilità delle cariche
La carica di Presidente o di Vicepresidente a qualsiasi livello, al
fine
di garantire l’identità carismatica dell’Associazione, potrà essere
assunta
e/o mantenuta dai soli Exallievi/e di Fede cattolica.
A) Incompatibilità interna.
Le cariche di
Presidente e di Vicepresidente sono, a tutti i
livelli, incompatibili tra loro.
La carica di Presidente è altresì incompatibile con qualsiasi altra
carica
o ruolo nelle Presidenze a tutti i livelli.
Le altre cariche o ruoli della Presidenza nazionale sono parimenti
incompatibili
con qualsiasi altra carica
o ruolo nelle
Presidenze unionali e ispettoriali con l'eccezione del ruolo di consigliere ispettoriale o
unionale.
L’avverarsi dei casi di incompatibilità interna, compresi nei tre
commi
precedenti, comporta la decadenza automatica dalla carica o dal ruolo
associativo
ricoperti in precedenza.
B) Incompatibilità esterna.
Il candidarsi o l’assumere cariche politiche e o amministrative
pubbliche
è incompatibile con
le cariche di
Presidente e di Vicepresidente a tutti i
livelli.
L’avverarsi di casi di incompatibilità esterna, compresi nel comma
precedente,
comporta la decadenza automatica della carica associativa
ricoperta.
Le eventuali
controversie sono decise dagli organi di disciplina
competenti di cui all’art.
62.
Articolo
10 Esercizio del diritto di voto
È condizione per l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea dei
soci,
nel Consiglio ispettoriale, integrato e non dai soci elettivi designati
in
base alla lettera c dell’art. 23 dalle rispettive Assemblee dei soci,
nel
Consiglio nazionale, integrato e non dai soci elettivi designati
in base
all’art. 17 e alla lettera d dell’art. 35 dai rispettivi
Consigli ispettoriali
nonché nelle Presidenze a tutti i livelli,
l’essere in regola con la quota
sociale annuale.
Fanno eccezione al disposto di cui al comma precedente i Delegati a
tutti
i livelli associativi.
Articolo
11 Durata delle
cariche
I Presidenti unionali e ispettoriali, nonché il Presidente
nazionale,
durano in carica quattro
anni e possono essere rieletti una sola volta a nulla rilevando la
consecutività
o no dei mandati ricoperti.
Il disposto di cui al comma precedente può essere derogato solo in
casi
eccezionali previo consenso della Presidenza nazionale o, per il solo
Presidente
nazionale, della Giunta confederale. A tal fine si precisa che non
rientra
nel novero dei casi eccezionali la mera assenza di altri candidati.
I Consiglieri delle Presidenze unionali, delle Presidenze
ispettoriali
e della Presidenza nazionale restano in carica quattro anni e
possono
essere rieletti senza alcun limite.
Nei casi di impossibilità di rinnovo delle Presidenze, a qualunque
livello,
per mancanza di candidature ammissibili alla carica di Presidente,
l’organo
direttivo immediatamente superiore provvederà a nominare tra i propri
componenti
un Presidente facente funzioni che avrà il compito di gestire
l’ordinaria
amministrazione, di fissare entro i novanta giorni successivi la
data
delle nuove elezioni e di nominare contestualmente la commissione
elettorale
la quale opererà nel rispetto delle normali disposizioni
regolamentari
che la riguardano.
Articolo
12 Sostituzione di
incarico
Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente (unionale,
ispettoriale,
nazionale) per il tempo in cui questi sia temporaneamente
impedito ad
esercitare le sue funzioni.
Ad ogni componente di organo collegiale, permanentemente impedito ad
esercitare
le sue funzioni o dimissionario o decaduto, subentra il primo dei
non
eletti.
In caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decadenza per
incompatibilità
del Presidente unionale o ispettoriale, il rispettivo
Vicepresidente
vicario lo sostituisce e insieme con gli altri componenti della
Presidenza
unionale o ispettoriale designa la commissione elettorale che
metterà
in atto la procedura di cui agli articoli 24 e 36 per l’elezione, da
parte
rispettivamente dell’Assemblea dei soci o del Consiglio ispettoriale
elettivo
integrato a norma dell’art. 35 lettera c), del nuovo Presidente che
resterà
in carica limitatamente al residuo periodo del mandato del
predecessore.
Tuttavia, in caso di dimissioni, di impedimento permanente o di
decadenza
per incompatibilità nell'ultimo anno del mandato del Presidente
unionale
o ispettoriale, il rispettivo Vicepresidente vicario lo sostituisce,
subentrandovi
nella carica, sempre limitatamente al residuo periodo del mandato
del
predecessore.
In caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decadenza per
incompatibilità
del Presidente nazionale, il Vicepresidente vicario lo
sostituisce e,
insieme con gli altri componenti della Giunta nazionale, designa
la
commissione elettorale che metterà in atto la procedura di cui all’art.
48
per l’elezione, da parte del Consiglio nazionale elettivo
integrato a norma
dell’art. 47 lettera e), del nuovo Presidente che
resterà in carica
limitatamente al residuo periodo del mandato
del predecessore.
Tuttavia, in caso di dimissioni, di impedimento permanente o di
decadenza
per incompatibilità, nell'ultimo anno del mandato, del Presidente
nazionale,
il Vicepresidente vicario lo sostituisce, subentrandovi nella
carica,
sempre limitatamente al residuo periodo del mandato del
predecessore.
Articolo 13
Anno sociale e
tesseramento
L’anno sociale inizia il
primo gennaio e termina il trentuno
dicembre di ogni anno.
Le operazioni del tesseramento devono essere completate entro l’otto
dicembre
dell’anno sociale in corso.
Articolo 14 Tessera
La tessera è l’attestato di appartenenza all’Associazione, viene
consegnata
al momento dell’adesione alla stessa ed è aggiornata,
conseguentemente
al versamento della quota associativa, con bollini annuali.
Essa è il
requisito indispensabile per accedere alle cariche sociali, impegna
l’Exallievo/a
alla osservanza delle norme che regolano l’Associazione medesima,
lo/a
accredita presso tutte le Case salesiane e le Unioni d’Italia, d’Europa
e
del mondo; infine gli conferisce il diritto di voto e la facoltà di
partecipare
a tutte le attività dell’Associazione.
Articolo
15 Finanziamento
e
quota
sociale
L'Associazione provvede alle spese di organizzazione e di immagine
con
l'apporto delle quote sociali, di libere offerte, di donazioni e di
contributi
pubblici e privati.
Le Unioni si attiveranno nelle conseguenti modalità per raggiungere
una
effettiva autonomia economica per tutto ciò che riguarda la propria
azione
e il proprio funzionamento.
Il Consiglio nazionale fissa annualmente la quota sociale e
l'aliquota
spettante alle Federazioni ispettoriali.
Articolo 16
Rivista,
sito
internet
e social network
L'Associazione pubblica una rivista ufficiale dal titolo “Voci
Fraterne”,
che viene inviata gratuitamente ai soci e rappresenta, attraverso la
sua
diffusione, in ambito ecclesiastico ed in particolare salesiano, la
voce
dell’Associazione.
Oltre che strumento di formazione religiosa, culturale e
socio-politica,
la rivista è mezzo di informazione delle attività svolte ai
vari
livelli associativi e strumento indispensabile di divulgazione delle
disposizioni
e delle iniziative assunte nell’ambito della Federazione
nazionale.
La rivista è strutturata come segue:
a)
un Direttore
responsabile ed eventualmente un
Direttore;
b)
una redazione
formata dal Delegato nazionale, da un Consigliere
nazionale scelto dalla
Presidenza nazionale, da collaboratori e/o
esperti scelti dal Direttore
responsabile e dal Direttore di
concerto con la Presidenza nazionale.
Compito analogo a quello della rivista è altresì svolto dal sito
internet
ufficiale della Federazione Nazionale e da qualsivoglia profilo
ufficiale
dei social network dei quali la Presidenza nazionale riterrà
opportuno
l’utilizzo delegando il coordinamento degli stessi ad un Consigliere
della
Presidenza nazionale.
Articolo
17 Benemerenze
La Presidenza nazionale può, con deliberazione motivata, conferire
attestati
di benemerenza a Soci, a Unioni, a Federazioni ispettoriali ed altri
che
si siano segnalati per lodevoli iniziative verso l’Associazione.
Ai soci distintisi per speciali meriti verso l’Associazione,
segnalati
dalle Presidenze ispettoriali territorialmente competenti, la
Presidenza
nazionale conferisce, con deliberazione motivata, il “Distintivo
d’oro”.
Le segnalazioni devono essere corredate da un idoneo curriculum
predisposto
dall’Unione di appartenenza e confermate per iscritto dal
Presidente
e dal Delegato ispettoriale; esse devono pervenire alla Presidenza
Nazionale
entro il 30 aprile di ogni anno.
Per ciascun
anno associativo, non possono essere concessi più di
quattro distintivi d’oro.
Inoltre il Presidente nazionale può, motu
proprio, conferire un Distintivo
d’oro l’anno.
I soci insigniti del Distintivo d’oro fanno parte, con diritto di
voto,
della Presidenza unionale e del Consiglio ispettoriale di rispettiva
appartenenza
ed integrano, nel numero fissato nell’appendice “B” per ciascuna
Federazione
ispettoriale, la composizione del Consiglio nazionale elettivo del
Presidente
nazionale, dei Consiglieri della Presidenza nazionale nonché del
Collegio
dei revisori dei conti.
L’esercizio
del diritto di voto di cui al comma precedente non è
cumulabile con quello
derivante dall’eventuale appartenenza ad uno
degli organi suddetti.
Articolo
18 Distintivo e
Vessillo
Il Distintivo è quello stabilito dalla Confederazione mondiale.
La Federazione
italiana, le Federazioni ispettoriali e le Unioni
possono avere un proprio
Vessillo recante la scritta:
“Exallievi
ed Exallieve di Don Bosco – Federazione ……… “Exallievi ed
Exallieve di Don
Bosco – Unione di ……………
Articolo
19 Giornate celebrative
Per rendere
solenni alcuni importanti e significativi momenti della
Famiglia salesiana, si
considerano manifestazioni celebrative:
a)
la festa di Don
Bosco: 31
gennaio;
b)
la festa di Maria Ausiliatrice: 24
maggio;
c)
la festa mondiale
degli Exallievi/e in commemorazione del giorno
onomastico di Don Bosco e della
nascita del Movimento Exallievi/e:
24 giugno;
d)
la festa del beato Alberto Marvelli: 5
ottobre;
e)
la festa del beato Filippo Rinaldi: 5
dicembre;
f)
la festa
dell'Immacolata: 8
dicembre.
CAPITOLO VI
Struttura
di
base
Articolo
20 Unioni
L'Unione è la struttura organizzativa di base dell'Associazione;
essa,
riconosciuta dalla Federazione ispettoriale, è costituita normalmente
presso
una Casa salesiana che mette a disposizione ambienti idonei per
l'organizzazione
e lo svolgimento delle attività sociali.
L'Exallievo/a diventa socio presentando domanda di ammissione alla
Presidenza
unionale, la quale rilascia la Tessera dell'Associazione
"Federazione
Italiana Exallievi/e Di Don Bosco" dietro versamento
della quota
sociale annuale.
Il singolo Exallievo/a
può essere tesserato/a anche presso più
Unioni.
L’Unione si considera al servizio anche degli Exallievi/e non
associati;
di tutti conserva nomi ed
indirizzi, con tutti
mantiene legami di fraterna amicizia, a tutti apre ed
estende le
proprie attività.
L'Unione potrà conservare l'originaria denominazione e la propria
identità
nel caso di chiusura della Casa od Opera salesiana o potrà
costituirsi,
laddove questa non esista, chiedendo il riconoscimento alla
Federazione
ispettoriale territorialmente competente. Il riconoscimento di
queste
Unioni è condizionato al fatto che i soci tengano vivo lo Spirito di
Don
Bosco, eleggano una sede e mantengano il collegamento con la
propria
Federazione ispettoriale.
L’assistenza spirituale di tali Unioni compete al Delegato
dell'Unione
più vicina o al Salesiano che più agevolmente può interessarsene.
Due o più Unioni, appartenenti alla stessa Federazione ispettoriale,
potranno
fondersi in un’unica Unione, che dovrà necessariamente essere
denominata
in maniera differente dalle
Unioni originarie. La
fusione dovrà essere preventivamente approvata dalla Presidenza
nazionale,
che deciderà sulla scorta dello specifico parere espresso dalla
Presidenza
ispettoriale e delle motivazioni contenute negli estratti dei
verbali
delle Assemblee dei soci delle singole Unioni
originarie.
Articolo 21 Attività
Le attività svolte dall'Unione debbono rispettare le finalità
dell'Associazione,
uniformarsi alle delibere del Consiglio nazionale e del
Consiglio
ispettoriale ed essere in armonia con la vita della Casa salesiana
nonché
aperte alla collaborazione con le altre componenti della Famiglia
salesiana,
con la Chiesa locale e con la Comunità
civile.
L'Unione programma attività e manifestazioni secondo
le proprie
possibilità e tradizioni.
In particolare, tra le iniziative possibili, quelle più consone agli
scopi
dell’Associazione sono:
•
quelle che mirano
a mantenere viva l’educazione
ricevuta;
•
gli incontri e i corsi di formazione per gli
associati;
•
le attività volte ad aiutare, educare e formare i
giovani;
•
le opere di
volontariato e di solidarietà verso i più
bisognosi;
•
la diffusione del
Sistema Preventivo di Don Bosco in famiglia, nel
proprio ambiente di lavoro e
nell’ambito
socio-politico;
•
la collaborazione
per l’organizzazione delle feste
salesiane;
•
l’organizzazione di pellegrinaggi e di attività
spirituali,
culturali e sportive;
•
il sostegno alle Opere salesiane, anche attraverso
attività
di volontariato;
•
la promozione di iniziative sociali rivolte alla
realtà
territoriale in cui operano le
Unioni;
•
la partecipazione
alla vita
pubblica;
•
l'organizzazione
del convegno
annuale.
Articolo
22 Assemblea dei
soci
Gli Exallievi/e
di ciascuna Unione, in regola con il versamento
della quota sociale annuale,
costituiscono l'Assemblea dei
soci.
L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, dalla Presidenza unionale
due
volte nel corso dell'anno sociale: la prima volta per la programmazione
e
la seconda per la verifica; in via straordinaria, su iniziativa
della
Presidenza unionale e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da
almeno 1/3 degli
iscritti.
L'Assemblea,
in seconda convocazione, è valida qualunque sia il
numero dei partecipanti
aventi diritto, qualora in prima convocazione
non ne sia stata raggiunta la
metà più uno.
Le delibere
sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità di
voti prevale
quello del Presidente
dell'Assemblea.
È consentito
farsi sostituire, a tutti gli effetti, mediante delega
scritta, da altro socio.
Il Delegato è sostituito da altro Salesiano
della stessa Casa.
Ogni socio può
essere portatore di una sola delega.
L’Assemblea dei
soci:
Articolo 23
Compiti
dell'Assemblea
dei
soci
a)
delibera sulle
relazioni del Presidente unionale, sulle attività
sociali ed approva i
rendiconti
finanziari;
b)
elegge alla
scadenza, a maggioranza semplice e con voto segreto,
il Presidente unionale e
contestualmente i Consiglieri delle
Presidenze
unionali;
c)
designa gli associati della propria Unione che
integreranno il
Consiglio ispettoriale elettivo del Presidente ispettoriale e
dei
consiglieri della Presidenza
ispettoriale;
d)
determina
l’entità della quota sociale annuale, che si compone
della quota
deliberata dal Consiglio nazionale
e
della parte che l’Unione tratterrà per le proprie attività
locali.
Una delle due
assemblee ordinarie può svolgersi nel giorno del
Convegno annuale.
Articolo 24
Elezione
del
Presidente
unionale
Una Commissione elettorale, formata da tre soci non candidati,
designati
dalla Presidenza unionale almeno sessanta giorni prima della data
delle
elezioni, invita formalmente, anche per il tramite del sito internet
ufficiale
dell’Unione (se esistente) e di qualsivoglia profilo ufficiale dei
social
network sempreché esistenti, entro sette giorni dal suo insediamento,
ogni
socio dell’Unione, purché in regola con la quota sociale annuale e
purché
conforme ai criteri di moralità ed eleggibilità stabiliti dal
presente
Regolamento, a candidarsi, senza particolari formalità,
all'elezione della
carica di Presidente unionale presentando per
iscritto entro il termine fissato
dalla suddetta commissione la
propria candidatura, corredata da un documento di
intendimenti e
proposte operative.
La commissione elettorale, verificati la rispondenza delle
candidature
così presentate ai relativi criteri di moralità ed eleggibilità
previsti
dal presente Regolamento e il rispetto dei termini di presentazione da
essa
fissati, appronta la lista dei candidati all'elezione della carica di
Presidente
unionale sulla quale, in ordine alfabetico, saranno elencati i
nominativi
delle candidature pervenute e ammesse con a fianco la data di
nascita.
Della suddetta lista viene poi data comunicazione, ai soci
dell'Unione,
almeno trenta giorni prima dell'elezione.
Ciascun
componente l'Assemblea dei soci può esprimere un solo voto
di preferenza. Le
schede elettorali con voti superiori a uno sono
nulle.
L'espressione del voto è segreta ed è ammessa la votazione per
corrispondenza
o per delega, in quest'ultimo caso, con le modalità previste
dall'articolo
22.
La commissione elettorale funge anche da seggio elettorale e
procede,
con le dovute modalità, alle operazioni di votazione, scrutinio e
proclamazione
del Presidente eletto.
Risulterà
eletto il candidato Presidente che avrà riportato il
maggior numero di voti. A
parità di voti prevale il candidato
Presidente più anziano d'età.
L'elezione deve effettuarsi nell'anno precedente il
rinnovo della
Presidenza ispettoriale.
Articolo 25
Elezione
dei
consiglieri
della Presidenza unionale
L'elezione dei consiglieri della Presidenza unionale avviene
contestualmente,
secondo gli stessi criteri, con le stesse modalità e la
medesima
tempistica dell'elezione del Presidente unionale.
La lista dei candidati al ruolo di consigliere unionale deve
comprendere
un numero di candidati, scelti tra adulti e giovani,
possibilmente doppio di
quello da eleggere fissato dalla Presidenza
unionale uscente in base a criteri
di
funzionalità.
Le preferenze espresse all'atto della votazione non possono
superare,
pena l'annullamento della scheda, il numero dei consiglieri da
eleggere.
Ai candidati
giovani sono riservati tre posti indipendentemente dai
voti conseguiti.
A parità di voti prevale il candidato più anziano d'età, fatta salva
la
riserva di cui al comma precedente.
É consentito ai soci di candidarsi contemporaneamente alla carica di
Presidente
unionale e al ruolo di consigliere della Presidenza unionale;
tuttavia
in caso di contemporanea elezione alla carica di Presidente e al ruolo
di
consigliere, il socio candidato decade automaticamente dal ruolo di
consigliere
a beneficio del primo dei candidati consiglieri non eletti.
Articolo
26 Presidenza unionale
La Presidenza unionale, formata dal Presidente unionale e dai
Consiglieri
della Presidenza unionale eletti rispettivamente ai sensi degli
articoli
24 e 25, è convocata, entro quindici giorni dalla sua proclamazione,
dal
Presidente unionale neoeletto ed elegge tra i propri componenti, il
Vicepresidente
vicario, il Vicepresidente giovane e, su proposta del
Presidente,
nomina il Segretario ed il Tesoriere e l’addetto stampa che, anche
se
non scelti tra i consiglieri eletti, ne diventano membri di diritto a
tutti
gli effetti.
Della Presidenza unionale fanno parte, con diritto di voto, anche i
Distintivi
d’oro appartenenti all’Unione.
Inoltre fanno parte della Presidenza unionale, a titolo consultivo,
i
Presidenti unionali emeriti.
L'elezione dei Vicepresidenti nonché la nomina del Segretario, del
Tesoriere
e dell'addetto stampa avvengono a maggioranza semplice.
Non è ammessa la votazione per delega.
La Presidenza si riunisce a brevi scadenze periodiche, stabilite
secondo
le esigenze, su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno
1/3
dei suoi componenti.
Le riunioni sono valide quando sia presente almeno la metà più uno
dei
componenti; è ammessa la delega scritta ad un altro componente della
Presidenza
con le modalità previste dall’articolo 22; le decisioni sono prese a
maggioranza
semplice ed in caso di
parità di voti prevale
quello del Presidente.
Ai lavori della Presidenza, il Presidente invita, con parere
consultivo
anche Exallievi/e particolarmente esperti della materia o delle
attività
poste all’ordine del giorno.
La Presidenza
unionale:
Articolo 27
Compiti
della Presidenza
unionale
a)
convoca in via
ordinaria e straordinaria l’Assemblea dei soci
formulandone l’ordine del
giorno;
b)
attua le direttive deliberate dall'Assemblea, nonché
dal Consiglio
ispettoriale e nazionale;
c)
promuove, curando
i contatti con gli allievi, l'inserimento nella
Associazione dei giovani delle
scuole, degli oratori e di qualsiasi
altra opera salesiana;
d)
autorizza gli
ordini di spesa nonché segue e controlla la
gestione finanziaria;
e)
collabora con il Presidente nel predisporre la
relazione annuale
da presentare all'Assemblea;
f)
fissa il numero dei componenti la successiva
Presidenza e la data
delle elezioni;
g)
nomina il proprio
rappresentante presso la CEP (Comunità
educativo-pastorale) nonché presso la
Consulta della Famiglia
salesiana locale; l’Addetto stampa; in fine il
Rappresentante
dell’Associazione presso la Consulta diocesana dei
laici;
h)
redige i
progetti, cura l’organizzazione delle attività,
predispone gli strumenti ed
assume ogni iniziativa idonea al
raggiungimento delle finalità
sociali;
i)
segnala alla
propria Presidenza Ispettoriale i nominativi per i
quali si ritiene giusta la
concessione dell’Attestato di
Benemerenza o del Distintivo
d’Oro;
l) si
costituisce come organo di disciplina ai sensi dell’articolo
62.
Il Presidente
unionale:
Articolo 28
Compiti
del
Presidente
unionale
a)
rappresenta legalmente l'Unione;
b)
cura i rapporti
con la Direzione della Casa salesiana, con gli
altri membri della Famiglia
salesiana locale e con la Presidenze
ispettoriali e nazionale;
c)
convoca la Presidenza, formulandone l’ordine del
giorno e
presiedendole; inoltre presiede l’Assemblea dei soci convocata
dalla Presidenza;
d)
esplica le
attività inerenti al suo mandato in stretta
collaborazione con il Delegato, i
Vicepresidenti, il Segretario, il
Tesoriere e l’addetto stampa;
e)
concorda con i
consiglieri gli incarichi per l'animazione delle
varie attività, sulla base
delle indicazioni di cui agli articoli
21 e
27;
f)
predispone la relazione annuale da presentare
all'Assemblea dei
Soci, rendendone edotto il Consiglio
ispettoriale;
g)
è responsabile,
con il Tesoriere, della
cassa.
Articolo 29
Compiti
dei
Vicepresidenti e
dei
Consiglieri
delle
Presidenze
unionali
Il Vicepresidente
vicario sostituisce il Presidente in tutti i casi
in cui questi è impedito ad
esercitare le sue funzioni.
Il Vicepresidente giovane, in collaborazione con il Presidente e con
il
Delegato, anima le attività associative, culturali e ricreative
particolarmente
adatte ai giovani e cioè a quegli Exallievi/e che non hanno
superato
il trentesimo anno di età.
L’addetto stampa cura l’eventuale periodico, promuove una fattiva
collaborazione
ad esso dei giovani, cura la divulgazione delle attività
dell’Unione
tramite la rivista Voci Fraterne e gli altri eventuali organi di
informazione.
I consiglieri collaborano con gli altri componenti la Presidenza e
assolvono
in particolare il compito specifico concordato con il Presidente.
Il Segretario unionale:
Articolo 30
Compiti
del
Segretario unionale
a)
tiene aggiornati gli elenchi di tutti gli
Exallievi/e della Casa,
associati e non;
b)
di concerto con
il Tesoriere, trasmette tempestivamente alla
Segreteria ispettoriale gli
elenchi completi dei tesserati
unitamente alle relative quote, utilizzando
esclusivamente la
modulistica fornita dal Segretario
ispettoriale;
c)
comunica alla
Segreteria ispettoriale l'organigramma della
Presidenza unionale e le eventuali
variazioni;
d)
spedisce le
convocazioni per le riunioni della Presidenza e
dell'Assemblea dei Soci e ne
redige i
verbali;
e)
tiene la
corrispondenza e il relativo protocollo; cura l'archivio
e la biblioteca.
Il Tesoriere
unionale:
Articolo 31
Compiti
del
Tesoriere unionale
a)
è responsabile,
con il Presidente, della cassa dell'Unione, nonché
degli eventuali conti
bancari e postali dei quali ha firma, anche
disgiunta, con il Presidente;
b)
compila e tiene
aggiornato l'inventario dei beni di proprietà o di
uso dell'Unione;
c)
riscuote le quote
associative e i contributi
volontari;
d)
compila il
rendiconto di cassa e ne fa relazione alla Presidenza e
all'Assemblea dei Soci;
e)
mantiene
aggiornato il libro di
cassa;
f)
di concerto con
il Segretario, versa tempestivamente al Tesoriere
ispettoriale l'importo dovuto
per le quote
sociali.
CAPITOLO VII
Federazioni
ispettoriali
Articolo
32 Federazioni ispettoriali
La Federazione ispettoriale è centro di animazione per le Unioni;
essa
favorisce i rapporti con tutte le strutture della Famiglia salesiana,
sollecita
e cura la presenza degli Exallievi/e nei Consigli Pastorali Diocesani
e
nelle Consulte dei Laici.
La Federazione ispettoriale è costituita dalle Unioni che
appartengono
ad una stessa Ispettoria Salesiana ed ha sede nella Casa salesiana
designata
dall'Ispettore.
Le Federazioni ispettoriali, in Italia, sono quelle indicale
nell’allegato
“A” al presente Regolamento.
Sentito il parere del Superiore dell’Ispettoria salesiana di
appartenenza
e su richiesta motivata delle Unioni interessate, il Consiglio
nazionale,
con propria delibera, può
costituire più
Federazioni nella stessa Ispettoria
salesiana.
Con la medesima procedura, può dare corso alla unificazione di più
Federazioni
ispettoriali nella stessa Ispettoria Salesiana. Le Federazioni
ispettoriali,
nella loro autonomia, e per meglio espletare le loro funzioni,
possono
organizzarsi per svolgere assieme attività comuni. In tal caso le
Presidenze
ispettoriali, pur mantenendo ciascuna di esse la propria autonoma
rappresentanza
verso la Presidenza nazionale e quella confederale, potranno
riunirsi
per eleggere un coordinatore che avrà il compito di armonizzare le
varie
iniziative.
Articolo
33 Coordinamento
interispettoriale
Se l’ambito territoriale di due o più Federazioni ispettoriali
coincide
con un’unica Ispettoria dei Salesiani di Don Bosco, le stesse possono
istituire
un Coordinamento interispettoriale.
Il
coordinamento interispettoriale svolge funzioni di promozione e di
integrazione
delle attività delle singole Federazioni ispettoriali coinvolte,
con
particolare riguardo agli indirizzi pastorali provenienti
dall’Ispettoria
salesiana nonché a tutti gli altri compiti che gli
sono conferiti dai Consigli
ispettoriali delle Federazioni
partecipanti. Il Coordinamento interispettoriale
è composto dalle
relative Presidenze ispettoriali e nomina al proprio
interno Coordinatore
interispettoriale che dirige le attività del
suddetto Coordinamento, cura i
rapporti con l’Ispettoria Salesiana di
appartenenza e svolge tutte le altre
funzioni eventualmente
conferitegli dal Coordinamento stesso, nei limiti di
quanto espresso
nell’articolo 32.
La partecipazione al Coordinamento interispettoriale non muta il
numero
dei rappresentanti al Consiglio nazionale delle singole Federazioni
ispettoriali
e le norme stabilite dal presente Regolamento in materia di
delega.
Articolo
34 Consiglio ispettoriale
Il Consiglio ispettoriale è costituito dai componenti la Presidenza
ispettoriale,
dai Presidenti, Delegati,
Vicepresidenti, vicari e
giovani, unionali nonché dai soci "Distintivo
d’oro" appartenenti
alla Federazione ispettoriale
stessa.
Ne fanno parte altresì, a titolo consultivo, i
Presidenti
ispettoriali emeriti.
La composizione del Consiglio ispettoriale, esclusivamente per
l'elezione
del Presidente ispettoriale e dei Consiglieri della Presidenza
ispettoriale,
è integrata, con diritto di voto, dagli associati
designati dalle rispettive Assemblea
dei soci in numero definito come da
appendice “A”.
Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, su iniziativa della
Presidenza
ispettoriale due volte nell'anno sociale: la prima volta per la
programmazione
e la seconda per la verifica; e, in via straordinaria, su
iniziativa
della Presidenza ispettoriale o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi
componenti.
La riunione del Consiglio è valida, in prima convocazione, quando
sia
presente la metà più uno dei componenti di diritto, in seconda
convocazione
qualunque sia il loro numero.
Nell’eventualità in cui il Delegato ispettoriale sia
contemporaneamente
Delegato unionale avrà diritto di voto per ciascuno degli
incarichi
che ricopre pur venendo conteggiato come singolo ai fini del
raggiungimento
del quorum costitutivo necessario per la validità della
riunione.
Parimenti nell’eventualità in cui un Delegato unionale rivesta tale
ruolo
in più Unioni della stessa Federazione ispettoriale avrà diritto di
voto
per ciascuno degli incarichi che ricopre pur venendo conteggiato
come singolo
ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo
necessario per la validità
della riunione.
Le delibere sono adottate a maggioranza semplice e, in caso di
parità
di voti, prevale quello del Presidente
ispettoriale.
I componenti, impediti a partecipare, possono farsi rappresentare, a
tutti
gli effetti, mediante delega scritta, da altro componente di diritto
appartenente
alla stessa Presidenza unionale.
I componenti della Presidenza ispettoriale, impediti a partecipare,
possono
farsi rappresentare, a tutti gli effetti, mediante delega scritta, da
altro
componente della stessa Presidenza ispettoriale.
Ogni componente può essere portatore di una sola
delega.
Ai lavori del Consiglio il Presidente può invitare, come
osservatore,
ogni altro socio che lo desideri.
Il Consiglio
ispettoriale:
Articolo 35
Compiti
del
Consiglio ispettoriale
a)
esamina e vota la relazione del Presidente nonché
approva i
rendiconti finanziari;
b)
delibera le
direttive per lo svolgimento dell'attività e per
l'attuazione delle Risoluzioni
del Consiglio
nazionale;
c)
elegge, nella sua composizione integrata dai soci
designati nel
numero definito dall’appendice A dalle rispettive Presidenze
unionali,
a maggioranza semplice e con voto segreto, il Presidente ispettoriale
e
contestualmente i consiglieri della Presidenza ispettoriale;
d)
designa i
“Distintivi d’oro” della propria Federazione
ispettoriale o, in mancanza di
questi, gli associati della propria
Federazione ispettoriale che integreranno,
in numero definito come
da appendice B, il Consiglio nazionale elettivo del Presidente
nazionale,
dei Consiglieri della Presidenza nazionale e del Collegio dei
Revisori
dei Conti;
e)
designa i
candidati all'elezione del Collegio dei revisori dei
conti relativo alla
Presidenza nazionale.
Articolo 36
Elezione
del
Presidente
ispettoriale
Una commissione elettorale, formata da tre soci non candidati,
designati
dalla Presidenza ispettoriale almeno sessanta giorni prima della data
delle
elezioni, invita formalmente, entro sette giorni dal suo insediamento
per
il tramite delle Presidenze unionali, del sito
internet ufficiale della Federazione Ispettoriale (se esistente) e
di
qualsivoglia profilo ufficiale dei social network sempreché esistenti,
ogni
socio della Federazione ispettoriale, purché in regola con la
quota sociale
annuale e purché conforme ai criteri di moralità ed
eleggibilità stabiliti dal
presente Regolamento, a candidarsi, senza
particolari formalità, all'elezione
della carica di Presidente
ispettoriale presentando per iscritto entro il
termine fissato dalla
suddetta commissione la propria candidatura, corredata da
un
documento di intendimenti e proposte operative.
La commissione elettorale, verificati la rispondenza delle
candidature
così presentate ai relativi criteri di moralità ed eleggibilità
previsti
dal presente Regolamento e il rispetto dei termini di presentazione da
essa
fissati, appronta la lista dei candidati all'elezione della carica di
Presidente
ispettoriale sulla quale, in ordine alfabetico, saranno elencati i
nominativi
delle candidature pervenute e ammesse, con a fianco la data di
nascita.
Della suddetta lista viene poi data comunicazione ai componenti il
Consiglio
ispettoriale almeno trenta giorni prima dell'elezione.
La Commissione elettorale chiede al Segretario nazionale la
determinazione
del numero di elettori da ammettere al voto per ciascuna Unione,
in
funzione di quanto previsto dall’appendice “A” e di quanto contenuto
nell’archivio
nazionale.
Ciascun componente il Consiglio ispettoriale, che per l’occasione
sarà
integrato secondo le indicazioni dell’appendice “A”, può esprimere un
solo
voto di preferenza.
Le schede
elettorali con voti superiori a uno sono nulle.
L'espressione del voto è segreta ed è ammessa la votazione per
delega
con le modalità previste dall'articolo 34.
La commissione elettorale funge anche da seggio elettorale e
procede,
con le dovute modalità, alle operazioni di votazione, scrutinio e
proclamazione
del Presidente eletto.
Risulterà
eletto il candidato Presidente che avrà riportato il
maggior numero di voti. A
parità di voti prevale il candidato
Presidente più anziano d'età.
L'elezione
deve effettuarsi nell'anno precedente il rinnovo della
Presidenza nazionale.
Articolo 37
Elezione
dei
consiglieri
della Presidenza ispettoriale
L'elezione dei consiglieri della Presidenza ispettoriale avviene
contestualmente,
secondo gli stessi criteri, con le stesse modalità e la
medesima
tempistica dell'elezione del Presidente ispettoriale.
La lista dei candidati al ruolo di consigliere della Presidenza
ispettoriale
deve comprendere un numero di candidati, scelti tra adulti e
giovani,
possibilmente doppio di quello da eleggere fissato dalla Presidenza
ispettoriale
uscente in base a criteri di funzionalità.
Le preferenze espresse all'atto della votazione non possono
superare,
pena l'annullamento della scheda, il numero dei consiglieri da
eleggere.
Ai candidati giovani sono riservati tre posti
indipendentemente dai
voti conseguiti.
A parità di voti prevale il candidato più anziano d'età, fatta salva
la
riserva di cui al comma precedente.
É consentito ai soci di candidarsi contemporaneamente alla carica di
Presidente
ispettoriale e al ruolo di consigliere della Presidenza ispettoriale;
tuttavia
in caso di contemporanea elezione alla carica di Presidente e al ruolo
di
consigliere, il socio candidato decade automaticamente dal ruolo di
consigliere
a beneficio del primo dei candidati consiglieri non eletti.
Articolo
38 Presidenza ispettoriale
La Presidenza ispettoriale, formata dal Presidente ispettoriale, dai
consiglieri
della Presidenza ispettoriale e dai Presidenti emeriti, che ne
fanno
parte a titolo consultivo e non
possono
assumere cariche, è convocata, entro quindici giorni dalla sua
proclamazione,
dal Presidente ispettoriale neoeletto ed elegge, a maggioranza
semplice
dei presenti tra i propri componenti, il Vicepresidente vicario, il
Vicepresidente
giovane e, su proposta del Presidente, nomina il Segretario, il
Tesoriere
e l’Addetto stampa che, se non scelti tra i consiglieri eletti, ne
diventano
membri di diritto a tutti gli effetti.
Per l'elezione dei Vicepresidenti nonché la nomina del Segretario,
del
Tesoriere e dell'Addetto stampa non è ammesso il voto per delega.
La Presidenza si riunisce a brevi scadenze periodiche, stabilite
secondo
le esigenze, su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno
1/3
dei suoi componenti.
Le riunioni sono valide quando sia presente almeno la
metà più uno
dei componenti.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità
di
voti, prevale quello del Presidente.
É ammessa la delega scritta ad un altro componente della Presidenza,
con
le modalità previste dall'articolo 34.
Articolo
39 Consulta ispettoriale Gex
La Consulta ispettoriale Gex è costituita dal Vicepresidente
ispettoriale
giovane, dai Vicepresidenti giovani unionali, dai consiglieri
giovani
della Presidenza ispettoriale e dal Delegato ispettoriale.
La Consulta ispettoriale Gex, in stretta collaborazione con la
Presidenza
ispettoriale, ha funzioni propositive, consultive e coordinative
delle
attività giovanili.
La Consulta ispettoriale Gex si riunisce, anche sfruttando i nuovi
canali
telematici di comunicazione, almeno due volte nell'arco dell’anno
sociale,
su convocazione del Vicepresidente ispettoriale giovane d'intesa con
il
Presidente ispettoriale, oppure ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3
dei
suoi componenti. Almeno una riunione nell'arco dell’anno sociale
si deve tenere
con la presenza fisica dei componenti, salvo
partecipazioni a distanza
giustificate da cause di forza
maggiore.
Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i
rappresentanti
del Movimento Giovanile Salesiano, dei Giovani Cooperatori e
delle
Giovani Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
Articolo 40
Compiti della Presidenza ispettoriale
La Presidenza
ispettoriale:
a)
convoca in via
ordinaria e straordinaria il Consiglio Ispettoriale
formulandone l’ordine del
giorno;
b)
recepisce le direttive deliberate in sede nazionale
e suggerisce
metodi pratici di attuazione;
c)
trasmette alle
Presidenze unionali le Risoluzioni del Consiglio
Nazionale, controllandone la
realizzazione;
d)
dà attuazione ai programmi deliberati dal Consiglio
ispettoriale
stimolando le Unioni;
e)
partecipa,
valendosi dei suoi componenti, ai convegni e agli
incontri delle Unioni;
f)
autorizza gli
ordini di spesa, segue la gestione finanziaria e ne
controlla la regolarità;
g)
collabora con il Presidente nel predisporre la
relazione
annuale;
h)
favorisce la creazione di nuove
Unioni;
i)
fissa il
numero dei
componenti la
successiva Presidenza
ispettoriale in
base a
criteri
di
funzionalità,
nonché la data delle elezioni;
j)
nomina l’addetto
stampa
ispettoriale;
k)
designa i
rappresentanti in seno agli altri organi di cui la
Federazione fa parte;
l)
redige i
progetti, cura l’organizzazione delle attività,
predispone gli strumenti ed
assume ogni iniziativa idonea al
raggiungimento delle finalità
sociali;
m)
segnala alla
Presidenza nazionale i nominativi per i quali si
ritiene giusta la concessione
dell’Attestato di benemerenza o del
Distintivo
d’oro;
n)
esprimere il
parere di propria competenza sulle richieste di
fusione di due o più Unioni di
cui all’ultimo comma dell’art.
20;
o)
si costituisce
come organo di disciplina ai sensi
dell’articolo 62.
Il Presidente
ispettoriale:
Articolo 41
Compiti
del
Presidente
ispettoriale
a)
rappresenta
legalmente la Federazione ispettoriale presso le
Unioni e nei confronti di
terzi;
b)
cura i rapporti
con l'Ispettoria salesiana, con gli altri rami
della Famiglia salesiana
nell'ambito territoriale e con la
Presidenza
nazionale;
c)
convoca la Presidenza formulandone l'ordine del
giorno e
presiedendola; inoltre presiede il Consiglio ispettoriale convocato
dalla
Presidenza ispettoriale;
d)
esplica le
attività inerenti al suo mandato in stretta
collaborazione con il Delegato, i
Vicepresidenti, il Segretario, il
Tesoriere e l’addetto stampa;
e)
concorda con i
consiglieri l’assegnazione degli incarichi per lo
svolgimento dei compiti di
cui all'articolo
38;
f)
predispone le
relazioni da presentare al Consiglio ispettoriale e
la relazione annuale per la
Presidenza
nazionale;
g)
interviene di
diritto, o si fa rappresentare, alle riunioni ed ai
convegni delle Unioni;
h)
è responsabile,
con il Tesoriere, della
cassa.
Articolo 42
Compiti
del
Vicepresidenti e
dei
consiglieri ispettoriali
Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in tutti i casi
in
cui questi è impedito ad esercitare le sue funzioni.
Il Vicepresidente giovane, in collaborazione con il Presidente e il
Delegato,
stimola l'azione dei Vicepresidenti giovani unionali e ne coordina le
attività,
anche attraverso la Consulta ispettoriale Gex che presiede.
L’addetto stampa cura le pubbliche relazioni e la divulgazione delle
attività
della Federazione ispettoriale tramite la rivista Voci Fraterne e gli
organi
d’informazione.
I consiglieri collaborano con gli altri componenti della Presidenza
e
svolgono in particolare il compito specifico concordato con il
Presidente.
Il Segretario
ispettoriale:
Articolo 43
Compiti
del
Segretario ispettoriale
a)
tiene l'ordinata
raccolta delle copie degli elenchi dei tesserati
che le Unioni inviano
annualmente;
b)
aggiorna gli
organigrammi delle Presidenze unionali nell’archivio
informatico locale;
c)
aggiorna gli
elenchi dei tesserati di tutte le Unioni della
propria Federazione nell’archivio
informatico
locale;
d)
trasmette al
Segretario nazionale l’archivio locale aggiornato,
per via telematica, con
cadenza
trimestrale;
e)
spedisce le
convocazioni per le riunioni della Presidenza e del
Consiglio ispettoriali e ne
redige i
verbali;
f)
tiene la
corrispondenza e il relativo protocollo; cura l'archivio
e la biblioteca.
Il Tesoriere
ispettoriale:
Articolo 44
Compiti
del
Tesoriere ispettoriale
a)
è responsabile,
con il Presidente, della cassa della Federazione
ispettoriale, nonché dei conti
bancari e postali dei quali ha
firma, anche disgiunta, con il
Presidente;
b)
compila e tiene
aggiornato l'inventario dei beni di proprietà o di
uso della Federazione
ispettoriale;
c)
di concerto con
il Segretario, trasmette al Tesoriere nazionale,
con cadenza trimestrale, i proventi derivanti dal
tesseramento,
trattenendo la quota parte di spettanza della
Federazione ispettoriale;
d)
mantiene
aggiornato il libro
cassa;
e)
compila il conto cassa e ne fa relazione alla
Presidenza e al
Consiglio ispettoriali;
f)
provvede ai pagamenti e ai rimborsi spese
autorizzati dalla
Presidenza;
g)
cura gli
eventuali adempimenti
fiscali.
CAPITOLO VIII
La
Federazione
Nazionale
Articolo
45 Federazione nazionale
La Federazione nazionale costituisce la struttura organizzativa a
livello
nazionale dell'Associazione denominata “Federazione Italiana
Exallievi/e
di Don Bosco”.
Essa è
costituita dalle Federazioni ispettoriali esistenti in
Italia. La Federazione
Italiana ha sede in ROMA, via Marsala
42.
Articolo
46 Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale è costituito dai componenti la Presidenza
nazionale
e dai Presidenti, Delegati, Vicepresidenti, vicari e giovani,
ispettoriali.
Inoltre la composizione del Consiglio nazionale, esclusivamente per
l'elezione
del Presidente nazionale, dei consiglieri della Presidenza nazionale
e
del Collegio dei revisori dei conti, è integrata, con diritto di voto,
dai
soci designati, in base alla lettera d dell’art. 35, dai
rispettivi Consigli
ispettoriali in numero definito come da
appendice “B”.
Fanno parte altresì del Consiglio nazionale, a titolo consultivo, i
Presidenti nazionali emeriti.
Su iniziativa della Presidenza nazionale, il Consiglio Nazionale si
riunisce,
in via ordinaria, una volta l'anno e, in via straordinaria,
all’occorrenza,
sempre su iniziativa della Presidenza nazionale.
Inoltre tali convocazioni possono essere effettuate anche se ne fa
richiesta
almeno 1/3 dei suoi componenti.
La riunione ordinaria del Consiglio nazionale è valida, in prima
convocazione,
quando sia presente la metà più uno dei componenti di diritto, in
seconda
convocazione qualunque sia il numero.
In caso di
parità di voti, prevale quello del Presidente.
La riunione straordinaria del Consiglio nazionale è valida in ogni
caso
solo quando sia presente la metà più uno dei componenti di diritto.
Nell’eventualità in cui il Delegato ispettoriale sia
contemporaneamente
Delegato ispettoriale di altra Federazione ispettoriale
italiana avrà
diritto di voto per ciascuno degli incarichi che ricopre pur
venendo
conteggiato come singolo ai fini del raggiungimento del quorum
costitutivo
necessario per la validità della
riunione.
Parimenti nell’eventualità in cui un Delegato nazionale rivesta tale
ruolo
in una o più Federazione ispettoriale italiana avrà diritto di voto per
ciascuno
degli incarichi che ricopre pur venendo conteggiato come singolo ai
fini
del raggiungimento del quorum costitutivo necessario per la validità
della
riunione.
Le delibere sono adottate a maggioranza semplice e, in caso di
parità
di voti, prevale quello del Presidente
nazionale.
I componenti motivatamente impediti a partecipare possono farsi
rappresentare
a tutti gli effetti, mediante delega scritta, da altro componente
di
diritto appartenente alla stessa Presidenza ispettoriale.
I componenti della Presidenza nazionale, motivatamente impediti a
partecipare,
possono farsi rappresentare a tutti gli effetti, mediante delega
scritta,
da altro componente della stessa Presidenza nazionale.
Si può essere portatore di una sola delega.
Partecipano ai
lavori del Consiglio nazionale, come osservatori,
tutti i soci che lo
desiderano.
Il Consiglio nazionale:
Articolo 47
Compiti
del
Consiglio nazionale.
a)
esamina e vota la relazione del Presidente e approva
i
rendiconti finanziari;
b)
indica le direttive generali inerenti all'attività
dell'Associazione
per il nuovo anno sociale;
c)
fissa l'ammontare
della quota sociale annuale e la quota parte da
attribuire alle Federazioni ispettoriali;
d)
delibera, con la
maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, sulle
proposte di modifica del
Regolamento;
e)
elegge, nella sua
composizione integrata dai soci aventi diritto
di voto designati dai rispettivi
Consigli ispettoriali nel numero
definito in base alla lettera d) dell’art. 35,
a maggioranza
semplice e con voto segreto il Presidente nazionale e contestualmente
i
Consiglieri della Presidenza nazionale e il Collegio dei revisori
dei conti;
f)
sentito il parere
degli Ispettori SDB interessati, delibera, in
osservanza dell’articolo 31, su proposta della
Presidenza nazionale, la
costituzione di nuove Federazioni
ispettoriali, nell’ambito di una stessa
Ispettoria SDB o
l’accorpamento di più Federazioni ispettoriali sempre
nell’ambito
della stessa Ispettoria.
Articolo 48
Elezione
del
Presidente
nazionale
Una commissione elettorale, formata da tre soci non candidati,
designati
dalla Giunta nazionale almeno novanta giorni prima della data delle
elezioni
entro sette giorni dal suo insediamento, invita formalmente,
attraverso
la rivista dell'Associazione "VOCI FRATERNE", il sito
internet ufficiale
dell’Associazione e di qualsivoglia profilo
ufficiale dei social network
sempreché esistenti, ogni socio della
Federazione nazionale, purché in regola
con la quota sociale annuale
e purché conforme ai criteri di moralità ed
eleggibilità stabiliti
dal presente Regolamento, a candidarsi, senza
particolari formalità,
all'elezione della carica di Presidente nazionale
presentando per
iscritto entro il termine fissato dalla suddetta commissione la
propria
candidatura, corredata da un documento di intenti e proposte
operative.
La commissione elettorale, verificati la rispondenza delle
candidature
così presentate ai relativi criteri di moralità ed eleggibilità
previsti
dal presente Regolamento e il rispetto dei termini di presentazione da
essa
fissati, appronta la lista dei candidati all'elezione della carica di
Presidente
nazionale sulla quale in ordine alfabetico, saranno elencati i
nominativi
delle candidature pervenute e ammesse, con a fianco la data di
nascita.
Della suddetta lista viene poi data comunicazione alle Presidenze
ispettoriali,
almeno trenta giorni prima
dell'elezione. Se
possibile, la lista dei candidati sarà pubblicata sulla
rivista “Voci
Fraterne” e sul sito internet ufficiale
dell’Associazione.
La Commissione elettorale chiede al Segretario nazionale la
determinazione
del numero di elettori da ammettere al voto per ciascuna
Federazione
ispettoriale, in funzione di quanto previsto dall’appendice “B” e
di
quanto contenuto nell’archivio nazionale.
Ciascun componente il Consiglio nazionale, che per l’occasione sarà
integrato
secondo le indicazioni dell’appendice “B”, può esprimere un solo voto
di
preferenza.
Le schede elettorali con voti superiori a uno sono
nulle.
L'espressione del voto è segreta ed è ammessa la votazione per
delega
con le modalità previste dall'articolo 46.
La commissione elettorale funge anche da seggio elettorale e
procede,
con le dovute modalità, alle operazioni di votazione, scrutinio e
proclamazione
del Presidente eletto.
Risulterà
eletto il candidato Presidente che avrà riportato il
maggior numero di voti. A
parità di voti prevale il candidato
Presidente più anziano d'età.
Articolo 49
Elezione
dei
consiglieri
della Presidenza nazionale
L'elezione dei consiglieri della Presidenza nazionale avviene
contestualmente
secondo gli stessi criteri, con le stesse modalità e la
medesima
tempistica dell'elezione del Presidente nazionale.
La lista dei candidati al ruolo di consigliere della Presidenza
nazionale
deve comprendere un numero di candidati, scelti tra adulti e giovani,
possibilmente
doppio di quello da eleggere, quest'ultimo fissato dal presente
Regolamento
in numero di nove.
Ai candidati
giovani sono riservati tre posti indipendentemente dai
voti conseguiti.
A parità di voti prevale il candidato più anziano d'età, fatta salva
la
riserva di cui al comma precedente.
É consentito ai soci di candidarsi contemporaneamente alla carica di
Presidente
nazionale e al ruolo di
consigliere della
Presidenza nazionale; tuttavia in caso di contemporanea
elezione alla
carica di Presidente e al ruolo di consigliere, il socio
candidato
decade automaticamente dal ruolo di consigliere a beneficio del primo
dei
candidati consiglieri non eletti.
Articolo 50
Elezione
del
Collegio dei
revisori dei conti
La commissione elettorale di cui all’articolo 48, predispone, per
l'elezione
del Collegio dei revisori dei conti, contestuale a quella del
Presidente
nazionale e dei consiglieri della Presidenza nazionale, una lista di
candidati
disponibili designati dai Consigli ispettoriali, in numero
possibilmente
doppio di quello da eleggere.
Ciascun componente il Consiglio nazionale, nella sua composizione
integrata,
con diritto di voto, dai soci designati dai rispettivi Consigli
ispettoriali
nel numero definito in base alla lettera d) dell’art. 35, esprime
il
proprio voto contrassegnando sulla scheda fino a cinque dei nominativi
proposti.
Le preferenze non possono superare, pena l'annullamento della
scheda,
il numero dei revisori da eleggere.
Risulteranno eletti, come revisori effettivi, i tre candidati con
maggior
numero di voti e, come revisori supplenti, i candidati quarto e quinto
in
graduatoria.
L'espressione
del voto avviene con le stesse modalità di cui
all'articolo 48. A parità di
voti, prevale il candidato di maggiore
età.
Articolo
51 Presidenza nazionale
La Presidenza nazionale, formata dal Presidente nazionale e dai
consiglieri
della Presidenza nazionale eletti rispettivamente ai sensi degli
articoli
48 e 49, è convocata, entro trenta giorni dalla sua proclamazione, dal
Presidente
nazionale neoeletto ed elegge tra i propri componenti, il
Vicepresidente
vicario, il Vicepresidente giovane e, su proposta del
Presidente,
nomina il Segretario, il Tesoriere e il Direttore della rivista
"VOCI
FRATERNE" che, anche se non scelti tra i consiglieri eletti, ne
diventano
membri di diritto a tutti gli effetti.
L'elezione dei Vicepresidenti nonché la nomina del Segretario, del
Tesoriere
e del Direttore della rivista "VOCI FRATERNE" avvengono a
maggioranza
semplice.
Non è ammessa
la votazione per delega.
Inoltre fanno parte della Presidenza nazionale, a titolo consultivo,
il
Presidente e il Tesoriere dell'Associazione di promozione sociale
"Centro
di fraternità exallievi di Don Bosco-Alberto Marvelli".
La Presidenza si riunisce a scadenze periodiche, secondo le
esigenze,
su iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei
suoi
componenti.
La riunione è
valida quando sia presente la metà più uno dei
componenti.
Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice e, in caso di
parità
di voti, prevale quello del Presidente.
È ammessa la delega scritta ad altro componente della Presidenza,
con
le modalità previste dall'articolo
46.
Fa parte della Presidenza anche un Exallievo Sacerdote, non
Salesiano,
scelto dalla Presidenza nazionale su proposta del suo Presidente,
sentito
il Presidente della CISI.
La Presidenza
nazionale:
Articolo 52
Compiti
della Presidenza
nazionale.
a)
convoca in via
ordinaria e straordinaria il Consiglio Nazionale e
ne formula l’ordine del
giorno;
b)
indica i modi di
attuazione delle Risoluzioni del Consiglio
nazionale;
c)
redige i
progetti, cura l’organizzazione delle attività,
predispone gli strumenti ed
assume ogni iniziativa idonea al
raggiungimento delle finalità
sociali;
d)
verifica
l'operato della Giunta e ne ratifica le delibere
d'urgenza;
e)
verifica la
gestione finanziaria, sulla quale riferisce
annualmente al Consiglio nazionale;
f)
collabora con il
Presidente nel predisporre la relazione annuale e
nell'assolvere gli altri suoi
compiti;
g)
partecipa,
valendosi dei suoi componenti, ai Consigli e agli
incontri di Federazioni ispettoriali;
h)
nomina il
Segretario, il Tesoriere, il Direttore responsabile e il
Direttore della
rivista "VOCI FRATERNE": le due ultime figure
possono anche
identificarsi con una sola
persona;
i)
si impegna ad
attuare un coerente piano di solidarietà spirituale
e materiale, attraverso la
costituzione di una struttura
adeguata;
l)
concede con deliberazione motivata gli Attestati di
benemerenza e
i Distintivi d’oro;
m)
approva o
respinge, con delibera motivata, le richieste di fusione
di due o più Unioni,
appartenenti alla medesima Federazione
ispettoriale, di cui all’ultimo comma
dell’art.
20;
n)
si costituisce
come organo di disciplina ai sensi
dell’articolo 62.
Articolo
53 Giunta
nazionale
La Giunta
nazionale è formata dal Presidente, dal Delegato, dai
Vicepresidenti, dal
Segretario, dal Tesoriere, dal Direttore della
rivista "VOCI
FRATERNE".
Le riunioni
della Giunta sono valide quando sia presente la metà più
uno dei suoi
componenti.
Le decisioni
sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità
di voti prevale quello
del Presidente.
Articolo 54
Compiti della Giunta nazionale
La Giunta
nazionale:
a)
coadiuva il
Presidente nazionale nello svolgimento delle sue
funzioni;
b)
procede
all'attuazione delle Risoluzioni del Consiglio nazionale,
con le modalità
indicate dalla
Presidenza;
c)
autorizza gli ordini di spesa;
d)
cura
l'amministrazione e la pubblicazione della rivista "VOCI
FRATERNE";
e)
provvede agli
adempimenti relativi al rinnovo della Presidenza
nazionale e del Collegio dei
revisori dei
conti;
f)
assicura il
versamento della quota annuale dovuta alla
Confederazione mondiale;
g)
esprime pareri,
valutazioni e raccomandazioni sulla vita
della
associazione.
Articolo 55
Compiti
del
Presidente
nazionale
Il Presidente
nazionale è segno di unione fra tutti gli Exallievi/e
d'Italia ed assolve i
seguenti compiti:
a)
rappresenta
l'Associazione presso la Confederazione mondiale degli
Exallievi/e di Don
Bosco, presso la Congregazione e le altre
componenti della Famiglia salesiana,
presso la Confederazione
nazionale ex-alunni/e delle scuole cattoliche
(Confederex) e nei
confronti di terzi;
b)
convoca e
presiede la Presidenza e la Giunta nazionali, la
Conferenza dei Presidenti
ispettoriali nonché eventuali incontri a
carattere nazionale formulandone
l’ordine del giorno; inoltre
presiede il consiglio nazionale convocato nei modi
previsti
dall’art. 46;
c)
interviene di diritto, o può farsi rappresentare,
alle riunioni a
carattere locale, ispettoriale e
interispettoriale;
d)
predispone annualmente la relazione
programmatico/consuntiva da
presentare al Consiglio Nazionale;
e)
è responsabile,
con il Tesoriere, della gestione
finanziaria;
f)
concorda con la
Presidenza gli incarichi per lo svolgimento dei
compiti di cui all'articolo 51;
g)
conferisce i Distintivi d'oro e gli Attestati di
benemerenza
deliberati dalla Presidenza;
h)
inoltre, in
aggiunta ai Distintivi d’oro deliberati dalla
Presidenza nazionale può conferire,
motu proprio, un Distintivo d’oro l’anno.
Il Presidente
nazionale, sentita la Presidenza, ha la facoltà di
interpellare esperti per
esigenze
particolari
dell'Associazione.
Articolo 56
Compiti
dei
Vicepresidenti e
dei
consiglieri nazionali
Il Vicepresidente
vicario sostituisce il Presidente in tutti i casi
in cui questi è impedito ad
esercitare le sue funzioni.
Il Vicepresidente giovane, in collaborazione con il Presidente e il
Delegato,
stimola l'azione dei Vicepresidenti Giovani delle Presidenze
ispettoriali
e ne coordina le attività, anche attraverso la Consulta nazionale
Gex
che presiede.
I consiglieri
collaborano con gli altri componenti della Presidenza
nazionale e svolgono, in
particolare, il compito concordato con il
Presidente.
Articolo 57
Compiti del
Segretario
nazionale
Il Segretario
nazionale:
a)
esercita i
compiti inerenti al buon funzionamento degli uffici,
coordinandone il lavoro;
b)
collabora con il
Presidente nazionale alla stesura della relazione
annuale da presentare al
Consiglio
nazionale;
c)
assiste il
Presidente nazionale nella formulazione degli ordini
del giorno del Consiglio
nazionale, della Presidenza e della Giunta
nazionali approntando la
documentazione necessaria e redigendo i
relativi verbali;
d)
cura la tenuta dei registri delle delibere di
Presidenza e di
Giunta nazionali;
e)
provvede a comunicare,
a chi di competenza, le Risoluzioni del
Consiglio nazionale e le decisioni
della Presidenza e della
Giunta nazionali;
f)
tiene aggiornati gli organigrammi delle Presidenze
ispettoriali
e unionali;
g)
tiene l'ordinata
raccolta degli elenchi dei tesserati che vengono
trasmessi annualmente dalle
Unioni e dalle Federazioni
ispettoriali, segnalando al Presidente eventuali
anomalie;
h)
tiene la corrispondenza e il relativo protocollo;
cura l'archivio
e la biblioteca;
i)
fornisce alle
Commissioni elettorali il corretto numero degli
elettori da ammettere al voto
in funzione delle appendici “A” e
“B”, nonché di quanto risultante
dall’archivio
centrale.
Il Tesoriere nazionale:
Articolo 58
Compiti
del
Tesoriere nazionale
a)
è responsabile,
con il Presidente, della gestione finanziaria
della Federazione nazionale
nonché dei conti bancari e postali dei
quali ha firma, anche disgiunta dal
Presidente;
b)
compila e tiene
aggiornato l'inventario dei beni di proprietà o di
uso della Federazione
nazionale;
c)
compila il
bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla
Giunta e ne fa relazione al
Consiglio
nazionale;
d)
introita le quote
associative versate dalle Federazioni
ispettoriali e tutte le altre somme a
qualsiasi titolo
ricevute;
e)
tiene aggiornati
i libri
contabili;
f)
provvede ai
pagamenti e ai rimborsi spese autorizzati dalla
Giunta nazionale;
g)
riferisce periodicamente alla Giunta nazionale sulle
disponibilità
di cassa, sulla consistenza dei depositi bancari e postali, sui
saldi
contabili;
h)
cura gli
eventuali adempimenti
fiscali.
Articolo 59
Collegio dei
Revisori dei conti
I Revisori dei conti, in numero di tre effettivi e di
due
supplenti:
a)
controllano la
regolarità delle scritture contabili e l'esatta
classificazione delle entrate e
delle
spese;
b)
verificano
l'autenticità dei documenti
giustificativi;
c)
presentano
relazioni al Consiglio
nazionale.
Durano in
carica quattro anni e possono essere rieletti.
Articolo 60
Conferenza
dei
Presidenti
ispettoriali
I Presidenti
ispettoriali si riuniscono in Conferenza insieme con i
componenti la Presidenza
nazionale, su convocazione del Presidente
nazionale, almeno una volta
nell'arco dell’anno
sociale, per consultazioni e suggerimenti sul coordinamento delle
attività
e per uno scambio di notizie e di esperienze concernenti la vita
associativa
nell'ambito locale.
Articolo
61 Consulta nazionale Gex
La Consulta nazionale Gex è costituita dal Vicepresidente nazionale
giovane,
dai Vicepresidenti giovani ispettoriali, dai consiglieri nazionali
giovani
e dal Delegato nazionale. La Consulta nazionale Gex, in stretta
collaborazione
con la Presidenza nazionale, ha funzioni propositive, consultive
e
coordinative delle attività giovanili.
La Consulta nazionale Gex si riunisce, anche sfruttando i nuovi
canali
telematici di comunicazione, almeno due volte nell'arco dell’anno
sociale,
su convocazione del Vicepresidente nazionale giovane d'intesa con il
Presidente
nazionale, oppure ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 dei suoi
componenti.
Almeno una riunione nell'arco dell’anno sociale si deve tenere con
la
presenza fisica dei componenti salvo partecipazioni a distanza
giustificate
da cause di forza
maggiore.
Alle riunioni della Consulta possono partecipare i Gex che hanno
incarichi
specifici di animazione nelle Federazioni ispettoriali.
Alla Consulta vengono invitati anche rappresentanti del Movimento
Giovanile
Salesiano, Giovani Salesiani Cooperatori, e Giovani Exallievi/e delle
Figlie
di Maria Ausiliatrice.
CAPITOLO IX
Norme
disciplinari
Articolo
62 Sanzioni
La Giunta confederale e le Presidenze a tutti i livelli si
riuniscono
anche come organi di disciplina; in tal caso decidono con il voto
dei
2/3 dei loro componenti.
Esse, dopo aver constatato comportamenti non coerenti con le norme
statutarie
e regolamentari o comunque lesivi dell’Associazione, possono
deliberare:
a)
nei confronti del
singolo socio: il richiamo scritto, la decadenza
dalla carica o dal ruolo
ricoperti o l'espulsione
dall'Associazione;
b)
nei confronti
degli organi direttivi: il richiamo scritto od il
commissariamento. I
provvedimenti disciplinari sono
adottati:
1)
nei confronti dei
soci senza cariche o ruoli associativi, dalla
Presidenza dell’Unione cui
appartengono;
2)
nei confronti dei
soci con cariche o ruoli associativi,
dall’organo direttivo di disciplina
immediatamente superiore a
quello di appartenenza;
3)
nei confronti
dell’organo direttivo, da quello immediatamente
superiore.
Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso all'organo
direttivo
di disciplina immediatamente superiore a quello che li ha emessi.
I provvedimenti disciplinari emessi dalla Giunta confederale nei
confronti
degli organi direttivi nazionali sono inappellabili.
Infine, qualunque componente degli organi direttivi
dell'Associazione,
dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo dalle
riunioni
per le quali è regolarmente convocato, decade dalla carica o dal ruolo
ricoperti.
Articolo
63 Commissariamento
In caso di commissariamento, l’organo direttivo che ha irrogato la
sanzione,
nomina il Commissario, il quale ha il compito di gestire l’ordinaria
amministrazione
e di predisporre, entro 90 giorni, il rinnovo dell’organo
disciolto.
CAPITOLO X
Interpretazione
del
Regolamento
Articolo 64
Ufficialità ed interpretazione del testo
Il testo ufficiale del presente Regolamento è quello depositato
presso
la Segreteria nazionale dell’Associazione con le firme del Presidente,
del
Delegato e del Segretario nazionali e con la ratifica della Giunta
della
Confederazione mondiale.
L’interpretazione del presente Regolamento è demandata in via
ordinaria,
alla Presidenza nazionale; per ogni controversia è competente la
Giunta
confederale.
Il presente Regolamento entra in vigore appena ratificato dalla
Giunta
Esecutiva Confederale mondiale, ai sensi del Capitolo VI, art. 21,
lettera
g) del vigente Statuto della Confederazione Mondiale Exallievi/e di Don
Bosco.
Qualsiasi modifica o aggiunta al presente Regolamento deve essere
approvata
dal Consiglio nazionale, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei
componenti
aventi diritto ed entrerà in vigore dopo la ratifica della Giunta
confederale.
Copia del presente Regolamento viene depositata presso un notaio,
per
le formalità della registrazione.
Disposizioni transitorie
e finali
Nel computo dei mandati elettivi di cui all’art. 11 vanno ricompresi
anche
quelli espletati precedentemente all’approvazione del presente
Regolamento.
Appendice A
al Regolamento dell'Associazione "FEDERAZIONE
ITALIANA
EXALLIEVI/E DI DON BOSCO"
Metodologia per determinare il numero di soci che integra il
Consiglio
ispettoriale esclusivamente in occasione delle elezioni del
Presidente
ispettoriale e dei Consiglieri della Presidenza ispettoriale.
Le definizioni ed i calcoli esposti si riferiscono al numero degli
iscritti
risultante presso il database centrale della Federazione nazionale.
Ii (iscritti Unione) = numero degli iscritti
della singola Unione
risultante quale media dei tre anni precedenti l’anno
dell’elezione
Iisp (iscritti ispettoria) = numero totale degli
iscritti della
Federazione ispettoriale, ottenuto come somma di tutti i numeri
iscritti
Unione
NU (numero Unioni) = numero
delle Unioni appartenenti alla
Federazione ispettoriale
Imed (numero medio) = numero medio degli
iscritti per Unione,
ottenuto dal rapporto tra il numero iscritti ispettoria ed
il
numero Unioni
Imed = Iisp / NU
•
Tutte le Unioni che hanno un numero di iscritti non
superiore a
Imed non integreranno il numero dei votanti, quindi avranno diritto a 4
elettori
(Presidente, Delegato, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente
Giovane)
•
Le Unioni che hanno un numero di iscritti superiore
a Imed
integreranno
il numero dei votanti con un numero di elettori in
più pari al numero intero
(approssimato all’unità per difetto)
scaturente del rapporto Ii / Imed
Appendice B
al Regolamento dell'Associazione "FEDERAZIONE
ITALIANA
EXALLIEVI/E DI DON BOSCO"
Metodologia per determinare il numero di soci che integra il
Consiglio
nazionale esclusivamente in occasione delle elezioni del Presidente
nazionale,
dei Consiglieri della Presidenza nazionale e del Collegio dei
Revisori
dei Conti.
Le definizioni ed i calcoli esposti si riferiscono al numero degli
iscritti
risultante presso il database centrale della Federazione nazionale.
Iisp (iscritti ispettoria) = numero degli
iscritti della singola
Federazione ispettoriale
risultante quale
media dei tre anni precedenti l’anno
dell’elezione
It (totale iscritti) = numero totale degli
iscritti della
Federazione nazionale, ottenuto come somma di tutti i numeri
iscritti
ispettoria
NFed (numero Federazioni) = numero delle
Federazioni ispettoriale
appartenenti alla Federazione nazionale
Imed (numero medio) = numero medio degli
iscritti per Federazione
ispettoriale, ottenuto dal rapporto tra il numero
totale iscritti
ed il numero Federazioni
Imed = It / NFed
•
Tutte le Federazioni ispettoriali che hanno un
numero di iscritti
non superiore a Imed/2 non integreranno il numero dei votanti,
quindi avranno diritto
a 4 elettori (Presidente, Delegato, Vice Presidente
Vicario, Vice
Presidente Giovane)
•
Le Federazioni ispettoriali che hanno un numero di
iscritti
superiore a Imed/2 integreranno il numero dei votanti con un numero
di elettori in
più pari al numero intero (approssimato all’unità per difetto)
scaturente
del rapporto Iisp / (Imed/2)
Allegato A
al Regolamento dell'Associazione "FEDERAZIONE
ITALIANA
EXALLIEVI/E DI DON BOSCO"
Elenco
delle
Federazioni
ispettoriali
degli
Exallievi/e
di
Don
Bosco
in
Italia:
.
1. Adriatica
2. Calabra
3. Campano-Lucana
4. Centrale
5. Emiliana
6. Laziale
7. Ligure
8. Lombarda
9. Novarese
10. Pugliese
11. Sarda
12. Sicula
13. Subalpina
14. Toscana
15. Triveneta
< | |||||
EXALLIEVI ED
EXALLIEVE DI
DON BOSCO FEDERAZIONE ISPETTORIALE
PUGLIESE
Via Martiri d’Otranto 65 – C/o Opera Salesiana “Redentore” – 70123 Bari Tel. 080.57.50.111 – Fax 080.57.50.179
Emai: pugliese@exallievidonbosco.com – Web: http://www.exallievipuglia.it
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