Top

HIDE

Snippets NO!

FALSE

Pagine

Nuovo Regolamento Nazionale

                       REGOLAMENTO   della   FEDERAZIONE   ITALIANA       ...



 


 


 


 


               REGOLAMENTO
 

della  FEDERAZIONE  ITALIANA
   
 
                 
EXALLIEVI ED
EXALLIEVE

DI DON BOSCO


 


 


 

 


 


IN VIGORE DAL


28 LUGLIO 2016


Regolamento dell'Associazione


"FEDERAZIONE
ITALIANA
EXALLIEVI/E
di
DON
BOSCO"


 


PROEMIO: LA GRATITUDINE SI ORGANIZZA IN ASSOCIAZIONE


“Il Movimento Exallievi non fu istituito dagli educatori come
associazione postscolastica  con elementi
scelti, con finalità associative, ma crebbe su da sé, con la forma delle cose
che traggono origine e vita da cause naturali e spontanee” (Don Ceria).


“Ma vi raccomando, miei cari figli, dovunque siate e in qualsiasi
situazione vi troviate, ricordatevi che siete figli di Don Bosco.


   Rimanete uniti
fra di voi, aiutatevi, sostenetevi, con l’esempio e l’amicizia.


  
Incoraggiate i ragazzi poveri e abbandonati, i miei prediletti.


    Fate onore, con
la vostra condotta, alla casa che vi ha cresciuti con lo stesso affetto di Don Bosco.


  
Rimanete fedeli alla nostra santa Religione, al Papa.


    Affidatevi ogni
giorno alla nostra cara Mamma Ausiliatrice che sempre, come allora, è la
Signora di ogni nostra Casa, dove passeggia, accoglie e protegge tutti i miei figlioli.


    Fuggite il
peccato, il nemico più grande della nostra vita, e, se vi accada la disgrazia
di cadervi, rialzatevi tosto, con il Santo Sacramento della Confessione.


    Non lasciate
condizionare dal rispetto umano, che è solo un mostro di carta pesta. Ma una
cosa sola più di tutte vi raccomando: COMPORTATEVI SEMPRE DA BUONI CRISTIANI E
UOMINI PROBI”. (Don Bosco, 24 giugno 1879).


    Abbiate a cuore
la difesa e la promozione di quei valori che noi tutti consideriamo "non
negoziabili" della vita, della dignità umana, dell’identità della
famiglia, della libertà e della verità manifestando al mondo cosa significhi
essere "sale della terra" e "luce del mondo".


    Vivete la vostra
esistenza di laici guidati da una chiara coscienza morale, svolgendo il vostro
lavoro con un'accurata competenza professionale ed esprimendo la vostra
apertura al mondo di oggi con un concreto impegno sociale.


    Curate i rapporti
con i giovani che terminano i processi educativi nelle case salesiane al fine
di invitarli ad inserirsi attivamente nell'Associazione, che li farà sentire
sempre "allievi di Don Bosco" ed offrirà loro l'opportunità di una
formazione continua e di un'aggregazione concreta per il loro impegno sociale.


     
L'"educazione ricevuta" in passato non può
rimanere solo un ricordo, ma si deve trasformare in una forza che trascina
l'Exallievo/a ad incidere nel mondo per trasformarlo  e renderlo più umano.”
(Rettor Maggiore Don Pascual Chávez V., 24 giugno 2011)
.


Dall’esperienza della festa nasce così un progetto di riconoscenza e
di amicizia, di solidarietà tra adulti e di impegni concreti sul piano dei
giovani, della famiglia e della società.







CAPITOLO I


Identità e missione dell'Exallievo/a di Don Bosco


 


Articolo 1 Identità

Exallievi/e di Don Bosco sono i Cattolici che, per aver frequentato
un oratorio, una scuola  o una qualsiasi
altra opera salesiana, hanno ricevuto una preparazione per la vita secondo i
principi del Sistema Preventivo di Don Bosco.


Per l'educazione ricevuta sono altresì Exallievi/e anche i fedeli
non Cattolici o di altre religioni; in tal caso non fanno parte della Famiglia
Salesiana, nella quale il  Rettor
Maggiore -successore di Don Bosco – è padre e centro di unità.


Possono altresì far parte della Associazione quanti, condividendo
pienamente il metodo educativo e l'opera di Don Bosco, intendono far propria la
missione dell’Associazione e si impegnano in maniera coerente e conseguente.


L'educazione ricevuta, che richiama i vincoli di figliolanza e la
gratitudine a Don Bosco che portano l'Exallievo/a a partecipare alla missione
salesiana nel mondo, si manifesta assumendo, secondo le proprie possibilità e
la propria specifica competenza di laici, responsabilità di fattiva
collaborazione per realizzare le finalità proprie del progetto educativo
salesiano.


 


Articolo
2 Missione

L'Exallievo/a conserva ed approfondisce i principi educativi
ricevuti, per tradurli in autentici impegni di vita mediante la carità
fraterna, la mutua assistenza, la presenza attiva e responsabile e l’azione,
specialmente in favore dei giovani, nella società e nel territorio.


A tale scopo l'Exallievo/a, personalmente e come gruppo, fa propria
la Carta dell’identità carismatica della Famiglia salesiana, considerando
fondamentali la collaborazione e la corresponsabilità con i singoli gruppi
della Famiglia salesiana per il raggiungimento degli scopi


loro propri.


Inoltre, è fortemente impegnato/a a:


a)   rinnovare
propositi e dare testimonianza di vita cristiana rimanendo fedele allo spirito
di Don Bosco;


b)  
partecipare, con una presenza più concreta, alle
finalità evangelizzatrici della Chiesa;


c)     affrontare i
problemi delle realtà temporali, mettendo a disposizione quegli autentici
valori umani e cristiani di cui, come laico/a, ha diretta esperienza
nell'ambito familiare, professionale e sociale;


d)  
stimolare e valorizzare lo spirito ecumenico tra i cristiani;


e)   sollecitare
l'apertura al dialogo con le altre religioni;


f)   incoraggiare tra
i soci di diversa religione la ricerca di elementi ideali e valori comuni per
il raggiungimento di mete condivise nello spirito delle finalità dell'Associazione.







CAPITOLO II


Obiettivi dell'Associazione "Federazione italiana Exallievi/e di Don Bosco"


 


Articolo
3 Associazione

Gli Exallievi/e delle opere salesiane d’Italia costituiscono
l’Associazione denominata "Federazione Italiana Exallievi/e di Don
Bosco" che, a norma dei canoni 298, 299, 321 e seguenti del Codice di
Diritto Canonico, è “Associazione privata di fedeli”, con durata illimitata.


Associati sono coloro che, condividendo le finalità operative
dell’Associazione, intendono farne parte, sostenendone le iniziative e
accettando senza riserve il  presente
Regolamento.


L’Associazione così costituita si articola in:


   Unioni,


  
Federazioni ispettoriali,


  
Federazione nazionale


e si inserisce
nella Confederazione mondiale della quale accetta lo Statuto.


 


Articolo 4 Finalità associative

La Federazione Italiana Exallievi/e di Don Bosco non ha fini di
lucro e, mediante l’azione comune, ha lo scopo:


1.   di partecipare
alla missione della Chiesa nel mondo;


2.    di collaborare
con la Chiesa cattolica italiana attraverso una presenza di apostolato e secondo
le finalità proprie del Sistema preventivo di Don Bosco;


3.    di far maturare
in persone, luoghi e strutture la significativa presenza di un progetto
culturale orientato in senso cristiano e l’attuazione di valori autenticamente
umani per quanto riguarda gli associati di altre religioni.


Inoltre, con il necessario impegno pastorale e l’indispensabile
collaborazione con i  Salesiani, si
prefigge di accompagnare i propri soci nel processo di crescita personale e
comunitario con le seguenti linee di azione:


a)   servire la
persona umana, tutelarne la dignità e le proiezioni religiose nonché curarne la
formazione socio-politica per realizzare una società più giusta, più libera e
più umana;


b)  
difendere i valori della famiglia e proteggere la
sacralità della vita;


c)   avere
un’attenzione privilegiata per i giovani più poveri e abbandonati;


d)   programmare le
politiche giovanili in coerenza con le finalità associative;


e)    seguire i giovani
fin da quando sono ancora allievi/e, facendo loro conoscere l'esistenza
dell'Associazione e le sue finalità e riservando agli stessi particolari
occasioni di incontro;


f)      attivare
esperienze di formazione permanente, anche insieme agli altri rami della
Famiglia salesiana, di aggregazione e di solidarietà con particolare e costante
impegno per la ricerca dei lontani;


g)      
assecondare la partecipazione degli Exallievi/e ad
attività di volontariato, con prospettive anche di impegno missionario.







CAPITOLO III


Rapporti
di
collaborazione


 


Articolo 5


Rapporti
con
la Famiglia
salesiana
e altre
Associazioni


L'Associazione, tenendo presente il concetto di laicità affermato
dal Concilio Ecumenico Vaticano II, dai successivi documenti ecclesiali, dalle
norme del Codice di Diritto Canonico e dalle Costituzioni della Congregazione salesiana:


a)    riconosce nel
Rettor Maggiore, quale successore di Don Bosco, il padre e il centro di unità
della Famiglia salesiana considerandolo riferimento primario;


b)   chiede alla
Congregazione salesiana l'impegno a farsi animatrice degli Exallievi/e tramite
un suo Delegato;


c)    potenzia e
sviluppa la collaborazione con tutte le componenti della Famiglia salesiana,
secondo lo spirito di intesa fraterna e nel rispetto delle singole autonomie;


d)    persegue ogni
forma di collaborazione con la Confederex, con le altre associazioni di
exalunni/e delle scuole cattoliche e con i vari movimenti ecclesiali anche non
scolastici (oratori, parrocchie, consigli diocesani);


e)    favorisce e
sostiene l'impegno vocazionale degli Exallievi/e che, per loro spontanea e
libera scelta, si orientano verso gli altri gruppi della Famiglia salesiana;


f)    si propone come
punto di riferimento e di aggregazione per quanti, a vario titolo, si sentono
vicini all'Opera salesiana, ne condividono le finalità e gli impegni e
costituiscono quel vasto movimento di simpatizzanti e di amici di Don Bosco, da
tempo operante nella società.







CAPITOLO IV


Presenza
dei
Salesiani
nell'Associazione


 


Articolo
6 Il
Delegato


La Federazione nazionale, le Federazioni ispettoriali e le Unioni
hanno un proprio Delegato. Il Delegato nazionale viene nominato dalla CISI,
ascoltato il parere della Presidenza nazionale.


I Delegati delle Federazioni ispettoriali e delle Unioni vengono nominati
dall'Ispettore, ascoltato il parere delle rispettive Presidenze.


Il Delegato fa
parte di diritto degli organi dell'Associazione, a tutti i livelli.


 







 


 


Il Delegato:





Articolo
7 Compiti
del
Delegato







a)     
rappresenta i Superiori e la Congregazione salesiana
nel suo primario compito di animatore spirituale dell'Associazione;


b)    è il garante e il
responsabile della fedeltà dell'Associazione alla Chiesa e allo spirito di Don Bosco;


c)    si fa portavoce,
insieme con il Presidente, delle esigenze e delle istanze degli Exallievi/e
presso la Comunità salesiana;


d)   assicura l'unità
dello spirito associativo, stimola il dialogo e la collaborazione fraterna e
promuove la formazione permanente: in particolare sviluppa ed approfondisce i
temi che, di volta in volta, vengono indicati in sede nazionale;


e)    cura
pubblicazioni e sussidi per la formazione e l'animazione spirituale e culturale
degli Exallievi/e, specialmente dei Dirigenti, d'intesa con le rispettive Presidenze;


f)    espone in sede di
Consiglio nazionale il programma di azione di propria competenza al momento del
suo insediamento, una relazione consuntiva annuale ed una conclusiva al termine
del suo mandato;


g)    partecipa (o in
caso di impedimento si fa rappresentare) a tutti gli eventi organizzativi
nazionali ed internazionali dell’Associazione.







CAPITOLO V


Norme
generali


 


Articolo
8 Stile di servizio


Le cariche elettive e le prestazioni, ai vari livelli associativi,
sono un servizio che l'Exallievo/a svolge con spirito di famiglia,
gratuitamente e con senso di responsabilità.


L’Associazione, relativamente all’impegno socio-politico, è fedele
al Magistero della Chiesa che vede nella politica un alto servizio alla carità;
tuttavia rifiuta ogni possibile confusione con movimenti o partiti politici.


Inoltre
respinge ogni scelta su questioni etiche che sia contraria alla Dottrina della
Chiesa.


 


Articolo 9


Preclusioni ed incompatibilità delle cariche


La carica di Presidente o di Vicepresidente a qualsiasi livello, al
fine di garantire l’identità carismatica dell’Associazione, potrà essere
assunta e/o mantenuta dai soli Exallievi/e di Fede cattolica.


A)   Incompatibilità interna.


Le cariche di
Presidente e di Vicepresidente sono, a tutti i livelli, incompatibili tra loro.


La carica di Presidente è altresì incompatibile con qualsiasi altra
carica o ruolo nelle Presidenze a tutti i livelli.


Le altre cariche o ruoli della Presidenza nazionale sono parimenti
incompatibili con  qualsiasi altra carica
o ruolo nelle Presidenze unionali e ispettoriali con l'eccezione del  ruolo di consigliere ispettoriale o unionale.


L’avverarsi dei casi di incompatibilità interna, compresi nei tre
commi precedenti, comporta la decadenza automatica dalla carica o dal ruolo
associativo ricoperti in precedenza.


B)   Incompatibilità esterna.


Il candidarsi o l’assumere cariche politiche e o amministrative
pubbliche è incompatibile con


le cariche di
Presidente e di Vicepresidente a tutti i livelli.


L’avverarsi di casi di incompatibilità esterna, compresi nel comma
precedente, comporta la decadenza automatica della carica associativa
ricoperta.


Le eventuali
controversie sono decise dagli organi di disciplina competenti di cui all’art.
62.


 


Articolo
10 Esercizio del diritto di voto

È condizione per l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea dei
soci, nel Consiglio ispettoriale, integrato e non dai soci elettivi designati
in base alla lettera c dell’art. 23 dalle rispettive Assemblee dei soci, nel
Consiglio nazionale, integrato e non dai soci elettivi designati in base
all’art. 17 e alla lettera d dell’art. 35 dai rispettivi Consigli ispettoriali
nonché nelle Presidenze a tutti i livelli, l’essere in regola con la quota
sociale annuale.


Fanno eccezione al disposto di cui al comma precedente i Delegati a
tutti i livelli  associativi.


 


Articolo
11 Durata delle
cariche

I Presidenti unionali e ispettoriali, nonché il Presidente
nazionale, durano in carica  quattro







anni e possono essere rieletti una sola volta a nulla rilevando la
consecutività o no dei mandati ricoperti.


Il disposto di cui al comma precedente può essere derogato solo in
casi eccezionali previo consenso della Presidenza nazionale o, per il solo
Presidente nazionale, della Giunta confederale. A tal fine si precisa che non
rientra nel novero dei casi eccezionali la mera assenza di altri candidati.


I Consiglieri delle Presidenze unionali, delle Presidenze
ispettoriali e della Presidenza nazionale restano in carica quattro anni e
possono essere rieletti senza alcun limite.


Nei casi di impossibilità di rinnovo delle Presidenze, a qualunque
livello, per mancanza di candidature ammissibili alla carica di Presidente,
l’organo direttivo immediatamente superiore provvederà a nominare tra i propri
componenti un Presidente facente funzioni che avrà il compito di gestire
l’ordinaria amministrazione, di fissare entro i novanta giorni successivi la
data delle nuove elezioni e di nominare contestualmente la commissione
elettorale la quale opererà nel rispetto delle normali disposizioni
regolamentari che la riguardano.


 


Articolo
12 Sostituzione di incarico


Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente (unionale,
ispettoriale, nazionale) per il tempo in cui questi sia temporaneamente
impedito ad esercitare le sue funzioni.


Ad ogni componente di organo collegiale, permanentemente impedito ad
esercitare le sue funzioni o dimissionario o decaduto, subentra il primo dei
non eletti.


In caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decadenza per
incompatibilità del Presidente unionale o ispettoriale, il rispettivo
Vicepresidente vicario lo sostituisce e insieme con gli altri componenti della
Presidenza unionale o ispettoriale designa la commissione elettorale che
metterà in atto la procedura di cui agli articoli 24 e 36 per l’elezione, da
parte rispettivamente dell’Assemblea dei soci o del Consiglio ispettoriale
elettivo integrato a norma dell’art. 35 lettera c), del nuovo Presidente che
resterà in carica limitatamente al residuo periodo del mandato del predecessore.


Tuttavia, in caso di dimissioni, di impedimento permanente o di
decadenza per incompatibilità nell'ultimo anno del mandato del Presidente
unionale o ispettoriale, il rispettivo Vicepresidente vicario lo sostituisce,
subentrandovi nella carica, sempre limitatamente al residuo periodo del mandato
del predecessore.


In caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decadenza per
incompatibilità del Presidente nazionale, il Vicepresidente vicario lo
sostituisce e, insieme con gli altri componenti della Giunta nazionale, designa
la commissione elettorale che metterà in atto la procedura di cui all’art. 48
per l’elezione, da parte del Consiglio nazionale elettivo integrato a norma
dell’art. 47 lettera e), del nuovo Presidente che resterà in carica
limitatamente al residuo periodo del mandato del predecessore.


Tuttavia, in caso di dimissioni, di impedimento permanente o di
decadenza per incompatibilità, nell'ultimo anno del mandato, del Presidente
nazionale, il Vicepresidente vicario lo sostituisce, subentrandovi nella
carica, sempre limitatamente al residuo periodo del mandato del predecessore.


 


Articolo 13


Anno sociale e
tesseramento


L’anno sociale inizia il
primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.


Le operazioni del tesseramento devono essere completate entro l’otto
dicembre dell’anno sociale in corso.







                      Articolo 14 Tessera

La tessera è l’attestato di appartenenza all’Associazione, viene
consegnata al momento dell’adesione alla stessa ed è aggiornata,
conseguentemente al versamento della quota associativa, con bollini annuali.
Essa è il requisito indispensabile per accedere alle cariche sociali, impegna
l’Exallievo/a alla osservanza delle norme che regolano l’Associazione medesima,
lo/a accredita presso tutte le Case salesiane e le Unioni d’Italia, d’Europa e
del mondo; infine gli conferisce il diritto di voto e la facoltà di partecipare
a tutte le attività dell’Associazione.


 


           Articolo
15 Finanziamento e
quota
sociale

L'Associazione provvede alle spese di organizzazione e di immagine
con l'apporto delle quote sociali, di libere offerte, di donazioni e di
contributi pubblici e privati.


Le Unioni si attiveranno nelle conseguenti modalità per raggiungere
una effettiva autonomia economica per tutto ciò che riguarda la propria azione
e il proprio funzionamento.


Il Consiglio nazionale fissa annualmente la quota sociale e
l'aliquota spettante alle Federazioni ispettoriali.


 


Articolo 16


Rivista,
sito
internet
e social network


L'Associazione pubblica una rivista ufficiale dal titolo “Voci
Fraterne”, che viene inviata gratuitamente ai soci e rappresenta, attraverso la
sua diffusione, in ambito ecclesiastico ed in particolare salesiano, la voce
dell’Associazione.


Oltre che strumento di formazione religiosa, culturale e
socio-politica, la rivista è mezzo di informazione delle attività svolte ai
vari livelli associativi e strumento indispensabile di divulgazione delle
disposizioni e delle iniziative assunte nell’ambito della Federazione
nazionale.


La rivista è strutturata come segue:


a)   un Direttore
responsabile ed eventualmente un Direttore;


b)   una redazione
formata dal Delegato nazionale, da un Consigliere nazionale scelto dalla
Presidenza nazionale, da collaboratori e/o esperti scelti dal Direttore
responsabile e dal Direttore di concerto con la Presidenza nazionale.


Compito analogo a quello della rivista è altresì svolto dal sito
internet ufficiale della Federazione Nazionale e da qualsivoglia profilo
ufficiale dei social network dei quali la Presidenza nazionale riterrà
opportuno l’utilizzo delegando il coordinamento degli stessi ad un Consigliere
della Presidenza nazionale.


 


                 Articolo
17 Benemerenze

La Presidenza nazionale può, con deliberazione motivata, conferire
attestati di benemerenza a Soci, a Unioni, a Federazioni ispettoriali ed altri
che si siano segnalati per lodevoli iniziative verso l’Associazione.


Ai soci distintisi per speciali meriti verso l’Associazione,
segnalati dalle Presidenze ispettoriali territorialmente competenti, la
Presidenza nazionale conferisce, con deliberazione motivata, il “Distintivo
d’oro”.







Le segnalazioni devono essere corredate da un idoneo curriculum
predisposto dall’Unione di appartenenza e confermate per iscritto dal
Presidente e dal Delegato ispettoriale; esse devono pervenire alla Presidenza
Nazionale entro il 30 aprile di ogni anno.


Per ciascun
anno associativo, non possono essere concessi più di quattro distintivi d’oro.
Inoltre il Presidente nazionale può, motu proprio, conferire un Distintivo
d’oro l’anno.


I soci insigniti del Distintivo d’oro fanno parte, con diritto di
voto, della Presidenza unionale e del Consiglio ispettoriale di rispettiva
appartenenza ed integrano, nel numero fissato nell’appendice “B” per ciascuna
Federazione ispettoriale, la composizione del Consiglio nazionale elettivo del
Presidente nazionale, dei Consiglieri della Presidenza nazionale nonché del
Collegio dei revisori dei conti.


L’esercizio
del diritto di voto di cui al comma precedente non è cumulabile con quello
derivante dall’eventuale appartenenza ad uno degli organi suddetti.


 


              Articolo
18 Distintivo e Vessillo

Il Distintivo è quello stabilito dalla Confederazione mondiale.


La Federazione
italiana, le Federazioni ispettoriali e le Unioni possono avere un proprio
Vessillo recante la scritta:


“Exallievi
ed Exallieve di Don Bosco – Federazione ……… “Exallievi ed Exallieve di Don
Bosco – Unione di ……………


 


              Articolo
19 Giornate celebrative

Per rendere
solenni alcuni importanti e significativi momenti della Famiglia salesiana, si
considerano manifestazioni celebrative:


a)   la festa di Don
Bosco: 31 gennaio;


b)  
la festa di Maria Ausiliatrice: 24 maggio;


c)     la festa mondiale
degli Exallievi/e in commemorazione del giorno onomastico di Don Bosco e della
nascita del Movimento Exallievi/e: 24 giugno;


d)  
la festa del beato Alberto Marvelli: 5 ottobre;


e)  
la festa del beato Filippo Rinaldi: 5 dicembre;


f)   la festa
dell'Immacolata: 8 dicembre.







CAPITOLO VI


Struttura
di
base


 


                     Articolo
20 Unioni

L'Unione è la struttura organizzativa di base dell'Associazione;
essa, riconosciuta dalla Federazione ispettoriale, è costituita normalmente
presso una Casa salesiana che mette a disposizione ambienti idonei per
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sociali.


L'Exallievo/a diventa socio presentando domanda di ammissione alla
Presidenza unionale, la quale rilascia la Tessera dell'Associazione
"Federazione Italiana Exallievi/e Di Don Bosco" dietro versamento
della quota sociale annuale.


Il singolo Exallievo/a
può essere tesserato/a anche presso più Unioni.


L’Unione si considera al servizio anche degli Exallievi/e non
associati; di tutti conserva  nomi ed
indirizzi, con tutti mantiene legami di fraterna amicizia, a tutti apre ed
estende le proprie attività.


L'Unione potrà conservare l'originaria denominazione e la propria
identità nel caso di chiusura della Casa od Opera salesiana o potrà
costituirsi, laddove questa non esista, chiedendo il riconoscimento alla
Federazione ispettoriale territorialmente competente. Il riconoscimento di
queste Unioni è condizionato al fatto che i soci tengano vivo lo Spirito di Don
Bosco, eleggano una sede e mantengano il collegamento con la propria
Federazione ispettoriale.


L’assistenza spirituale di tali Unioni compete al Delegato
dell'Unione più vicina o al Salesiano che più agevolmente può interessarsene.


Due o più Unioni, appartenenti alla stessa Federazione ispettoriale,
potranno fondersi in un’unica Unione, che dovrà necessariamente essere
denominata in maniera differente  dalle
Unioni originarie. La fusione dovrà essere preventivamente approvata dalla Presidenza
nazionale, che deciderà sulla scorta dello specifico parere espresso dalla
Presidenza ispettoriale e delle motivazioni contenute negli estratti dei
verbali delle Assemblee dei soci delle singole Unioni originarie.


 


                     Articolo 21 Attività

Le attività svolte dall'Unione debbono rispettare le finalità
dell'Associazione, uniformarsi alle delibere del Consiglio nazionale e del
Consiglio ispettoriale ed essere in armonia con la vita della Casa salesiana
nonché aperte alla collaborazione con le altre componenti della Famiglia
salesiana, con la Chiesa locale e con la Comunità civile.


L'Unione programma attività e manifestazioni secondo
le proprie possibilità e tradizioni.


In particolare, tra le iniziative possibili, quelle più consone agli
scopi dell’Associazione  sono:


   quelle che mirano
a mantenere viva l’educazione ricevuta;


  
gli incontri e i corsi di formazione per gli associati;


  
le attività volte ad aiutare, educare e formare i giovani;


   le opere di
volontariato e di solidarietà verso i più bisognosi;


    la diffusione del
Sistema Preventivo di Don Bosco in famiglia, nel proprio ambiente di lavoro e
nell’ambito socio-politico;


   la collaborazione
per l’organizzazione delle feste salesiane;


  
l’organizzazione di pellegrinaggi e di attività
spirituali, culturali e sportive;


  
il sostegno alle Opere salesiane, anche attraverso
attività di volontariato;







  
la promozione di iniziative sociali rivolte alla
realtà territoriale in cui operano le Unioni;


   la partecipazione
alla vita pubblica;


   l'organizzazione
del convegno annuale.


 


              Articolo
22 Assemblea dei soci

Gli Exallievi/e
di ciascuna Unione, in regola con il versamento della quota sociale annuale,
costituiscono l'Assemblea dei soci.


L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, dalla Presidenza unionale
due volte nel corso dell'anno sociale: la prima volta per la programmazione e
la seconda per la verifica; in via straordinaria, su iniziativa della
Presidenza unionale e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli
iscritti.


L'Assemblea,
in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei partecipanti
aventi diritto, qualora in prima convocazione non ne sia stata raggiunta la
metà più uno.


Le delibere
sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità di voti prevale
quello  del Presidente dell'Assemblea.


È consentito
farsi sostituire, a tutti gli effetti, mediante delega scritta, da altro socio.
Il Delegato è sostituito da altro Salesiano della stessa Casa.


Ogni socio può
essere portatore di una sola delega.


 







 


 


L’Assemblea dei
soci:





                 Articolo 23


       Compiti
dell'Assemblea
dei
soci







a)      delibera sulle
relazioni del Presidente unionale, sulle attività sociali ed approva i
rendiconti finanziari;


b)   elegge alla
scadenza, a maggioranza semplice e con voto segreto, il Presidente unionale e
contestualmente i Consiglieri delle Presidenze
unionali;


c)     
designa gli associati della propria Unione che
integreranno il Consiglio ispettoriale elettivo del Presidente ispettoriale e
dei consiglieri della Presidenza ispettoriale;


d)    determina
l’entità della quota sociale annuale, che si compone della quota
deliberata  dal Consiglio nazionale e
della parte che l’Unione tratterrà per le proprie attività locali.


Una delle due
assemblee ordinarie può svolgersi nel giorno del Convegno annuale.


 


Articolo 24


Elezione
del
Presidente unionale


Una Commissione elettorale, formata da tre soci non candidati,
designati dalla Presidenza unionale almeno sessanta giorni prima della data
delle elezioni, invita formalmente, anche per il tramite del sito internet
ufficiale dell’Unione (se esistente) e di qualsivoglia profilo ufficiale dei
social network sempreché esistenti, entro sette giorni dal suo insediamento,
ogni socio dell’Unione, purché in regola con la quota sociale annuale e purché
conforme ai criteri di moralità ed eleggibilità stabiliti dal presente
Regolamento, a candidarsi, senza particolari formalità, all'elezione della
carica di Presidente unionale presentando per iscritto entro il termine fissato
dalla suddetta commissione la propria candidatura, corredata da un documento di
intendimenti e proposte operative.


La commissione elettorale, verificati la rispondenza delle
candidature così presentate ai relativi criteri di moralità ed eleggibilità
previsti dal presente Regolamento e il rispetto dei termini di presentazione da
essa fissati, appronta la lista dei candidati all'elezione della carica di
Presidente unionale sulla quale, in ordine alfabetico, saranno elencati i nominativi







delle candidature pervenute e ammesse con a fianco la data di
nascita.


Della suddetta lista viene poi data comunicazione, ai soci
dell'Unione, almeno trenta giorni prima dell'elezione.


Ciascun
componente l'Assemblea dei soci può esprimere un solo voto di preferenza. Le
schede elettorali con voti superiori a uno sono nulle.


L'espressione del voto è segreta ed è ammessa la votazione per
corrispondenza o per delega, in quest'ultimo caso, con le modalità previste
dall'articolo 22.


La commissione elettorale funge anche da seggio elettorale e
procede, con le dovute modalità, alle operazioni di votazione, scrutinio e
proclamazione del Presidente eletto.


Risulterà
eletto il candidato Presidente che avrà riportato il maggior numero di voti. A
parità di voti prevale il candidato Presidente più anziano d'età.


L'elezione deve effettuarsi nell'anno precedente il
rinnovo della Presidenza ispettoriale.


 


Articolo 25


Elezione
dei
consiglieri della Presidenza unionale


L'elezione dei consiglieri della Presidenza unionale avviene
contestualmente, secondo gli stessi criteri, con le stesse modalità e la
medesima tempistica dell'elezione del Presidente unionale.


La lista dei candidati al ruolo di consigliere unionale deve comprendere
un numero di candidati, scelti tra adulti e giovani, possibilmente doppio di
quello da eleggere fissato dalla Presidenza unionale uscente in base a criteri
di funzionalità.


Le preferenze espresse all'atto della votazione non possono
superare, pena l'annullamento della scheda, il numero dei consiglieri da
eleggere.


Ai candidati
giovani sono riservati tre posti indipendentemente dai voti conseguiti.


A parità di voti prevale il candidato più anziano d'età, fatta salva
la riserva di cui al comma precedente.


É consentito ai soci di candidarsi contemporaneamente alla carica di
Presidente unionale e al ruolo di consigliere della Presidenza unionale;
tuttavia in caso di contemporanea elezione alla carica di Presidente e al ruolo
di consigliere, il socio candidato decade automaticamente dal ruolo di
consigliere a beneficio del primo dei candidati consiglieri non eletti.


 


             Articolo
26 Presidenza unionale

La Presidenza unionale, formata dal Presidente unionale e dai
Consiglieri della Presidenza unionale eletti rispettivamente ai sensi degli
articoli 24 e 25, è convocata, entro quindici giorni dalla sua proclamazione,
dal Presidente unionale neoeletto ed elegge tra i propri componenti, il
Vicepresidente vicario, il Vicepresidente giovane e, su proposta del
Presidente, nomina il Segretario ed il Tesoriere e l’addetto stampa che, anche
se non scelti tra i consiglieri eletti, ne diventano membri di diritto a tutti
gli effetti.


Della Presidenza unionale fanno parte, con diritto di voto, anche i
Distintivi d’oro appartenenti all’Unione.


Inoltre fanno parte della Presidenza unionale, a titolo consultivo,
i Presidenti unionali emeriti.


L'elezione dei Vicepresidenti nonché la nomina del Segretario, del
Tesoriere e dell'addetto stampa avvengono a maggioranza semplice.


Non è ammessa la votazione per delega.


La Presidenza si riunisce a brevi scadenze periodiche, stabilite
secondo le esigenze, su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno
1/3 dei suoi componenti.







Le riunioni sono valide quando sia presente almeno la metà più uno
dei componenti; è ammessa la delega scritta ad un altro componente della
Presidenza con le modalità previste dall’articolo 22; le decisioni sono prese a
maggioranza semplice ed in caso di 
parità di voti prevale quello del Presidente.


Ai lavori della Presidenza, il Presidente invita, con parere
consultivo anche Exallievi/e particolarmente esperti della materia o delle attività
poste all’ordine del giorno.


 







 


 


La Presidenza
unionale:





                  Articolo 27


      Compiti
della Presidenza
unionale







a)    convoca in via
ordinaria e straordinaria l’Assemblea dei soci formulandone l’ordine del
giorno;


b)      
attua le direttive deliberate dall'Assemblea, nonché
dal Consiglio ispettoriale e nazionale;


c)    promuove, curando
i contatti con gli allievi, l'inserimento nella Associazione dei giovani delle
scuole, degli oratori e di qualsiasi altra opera salesiana;


d)   autorizza gli
ordini di spesa nonché segue e controlla la gestione finanziaria;


e)      
collabora con il Presidente nel predisporre la
relazione annuale da presentare all'Assemblea;


f)  
fissa il numero dei componenti la successiva
Presidenza e la data delle elezioni;


g)   nomina il proprio
rappresentante presso la CEP (Comunità educativo-pastorale) nonché presso la
Consulta della Famiglia salesiana locale; l’Addetto stampa; in fine il
Rappresentante dell’Associazione presso la Consulta diocesana dei laici;


h)   redige i
progetti, cura l’organizzazione delle attività, predispone gli strumenti ed
assume ogni iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità sociali;


i)    segnala alla
propria Presidenza Ispettoriale i nominativi per i quali si ritiene giusta la
concessione dell’Attestato di Benemerenza o del Distintivo d’Oro;


l) si
costituisce come organo di disciplina ai sensi dell’articolo 62.


 







 


 


Il Presidente
unionale:





Articolo 28


       Compiti
del
Presidente
unionale







a)  
rappresenta legalmente l'Unione;


b)   cura i rapporti
con la Direzione della Casa salesiana, con gli altri membri della Famiglia
salesiana locale e con la Presidenze ispettoriali e nazionale;


c)     
convoca la Presidenza, formulandone l’ordine del
giorno e presiedendole; inoltre presiede l’Assemblea dei soci convocata dalla Presidenza;


d)    esplica le
attività inerenti al suo mandato in stretta collaborazione con il Delegato, i
Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere e l’addetto stampa;


e)    concorda con i
consiglieri gli incarichi per l'animazione delle varie attività, sulla base
delle indicazioni di cui agli articoli 21 e
27;


f)     
predispone la relazione annuale da presentare
all'Assemblea dei Soci, rendendone edotto il Consiglio ispettoriale;


g)   è responsabile,
con il Tesoriere, della cassa.


 


Articolo 29


Compiti
dei
Vicepresidenti e
dei
Consiglieri
delle Presidenze unionali


Il Vicepresidente
vicario sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui questi è impedito ad







esercitare le sue funzioni.


Il Vicepresidente giovane, in collaborazione con il Presidente e con
il Delegato, anima le attività associative, culturali e ricreative
particolarmente adatte ai giovani e cioè a quegli Exallievi/e che non hanno
superato il trentesimo anno di età.


L’addetto stampa cura l’eventuale periodico, promuove una fattiva
collaborazione ad esso dei giovani, cura la divulgazione delle attività
dell’Unione tramite la rivista Voci Fraterne e gli altri eventuali organi di
informazione.


I consiglieri collaborano con gli altri componenti la Presidenza e
assolvono in particolare il compito specifico concordato con il Presidente.


 







 


 


Il Segretario unionale:





Articolo 30


Compiti
del
Segretario unionale







a)  
tiene aggiornati gli elenchi di tutti gli
Exallievi/e della Casa, associati e non;


b)    di concerto con
il Tesoriere, trasmette tempestivamente alla Segreteria ispettoriale gli
elenchi completi dei tesserati unitamente alle relative quote, utilizzando
esclusivamente la modulistica fornita dal Segretario ispettoriale;


c)     comunica alla
Segreteria ispettoriale l'organigramma della Presidenza unionale e le eventuali variazioni;


d)   spedisce le
convocazioni per le riunioni della Presidenza e dell'Assemblea dei Soci e ne
redige i verbali;


e)   tiene la
corrispondenza e il relativo protocollo; cura l'archivio e la biblioteca.


 







 


 


Il Tesoriere
unionale:





Articolo 31


Compiti
del
Tesoriere unionale







a)    è responsabile,
con il Presidente, della cassa dell'Unione, nonché degli eventuali conti
bancari e postali dei quali ha firma, anche disgiunta, con il Presidente;


b)   compila e tiene
aggiornato l'inventario dei beni di proprietà o di uso dell'Unione;


c)   riscuote le quote
associative e i contributi volontari;


d)   compila il
rendiconto di cassa e ne fa relazione alla Presidenza e all'Assemblea dei Soci;


e)   mantiene
aggiornato il libro di cassa;


f)    di concerto con
il Segretario, versa tempestivamente al Tesoriere ispettoriale l'importo dovuto
per le quote sociali.







CAPITOLO VII


Federazioni
ispettoriali


 


               Articolo
32 Federazioni ispettoriali

La Federazione ispettoriale è centro di animazione per le Unioni;
essa favorisce i rapporti con tutte le strutture della Famiglia salesiana,
sollecita e cura la presenza degli Exallievi/e nei Consigli Pastorali Diocesani
e nelle Consulte dei Laici.


La Federazione ispettoriale è costituita dalle Unioni che
appartengono ad una stessa Ispettoria Salesiana ed ha sede nella Casa salesiana
designata dall'Ispettore.


Le Federazioni ispettoriali, in Italia, sono quelle indicale
nell’allegato “A” al presente Regolamento.


Sentito il parere del Superiore dell’Ispettoria salesiana di
appartenenza e su richiesta motivata delle Unioni interessate, il Consiglio
nazionale, con propria delibera, può 
costituire più Federazioni nella stessa Ispettoria salesiana.


Con la medesima procedura, può dare corso alla unificazione di più
Federazioni ispettoriali nella stessa Ispettoria Salesiana. Le Federazioni
ispettoriali, nella loro autonomia, e per meglio espletare le loro funzioni,
possono organizzarsi per svolgere assieme attività comuni. In tal caso le
Presidenze ispettoriali, pur mantenendo ciascuna di esse la propria autonoma
rappresentanza verso la Presidenza nazionale e quella confederale, potranno
riunirsi per eleggere un coordinatore che avrà il compito di armonizzare le
varie iniziative.


 


          Articolo
33 Coordinamento
interispettoriale

Se l’ambito territoriale di due o più Federazioni ispettoriali
coincide con un’unica Ispettoria dei Salesiani di Don Bosco, le stesse possono
istituire un Coordinamento interispettoriale. 
Il coordinamento interispettoriale svolge funzioni di promozione e di
integrazione delle attività delle singole Federazioni ispettoriali coinvolte,
con particolare riguardo agli indirizzi pastorali provenienti dall’Ispettoria
salesiana nonché a tutti gli altri compiti che gli sono conferiti dai Consigli
ispettoriali delle Federazioni partecipanti. Il Coordinamento interispettoriale
è composto dalle relative Presidenze ispettoriali e nomina al  proprio interno Coordinatore
interispettoriale che dirige le attività del suddetto Coordinamento, cura i
rapporti con l’Ispettoria Salesiana di appartenenza e svolge tutte le altre
funzioni eventualmente conferitegli dal Coordinamento stesso, nei limiti di
quanto espresso nell’articolo 32.


La partecipazione al Coordinamento interispettoriale non muta il
numero dei rappresentanti al Consiglio nazionale delle singole Federazioni
ispettoriali e le norme stabilite dal presente Regolamento in materia di delega.


 


              Articolo
34 Consiglio ispettoriale

Il Consiglio ispettoriale è costituito dai componenti la Presidenza
ispettoriale, dai  Presidenti, Delegati,
Vicepresidenti, vicari e giovani, unionali nonché dai soci "Distintivo
d’oro" appartenenti alla Federazione ispettoriale stessa.


Ne fanno parte altresì, a titolo consultivo, i
Presidenti ispettoriali emeriti.


La composizione del Consiglio ispettoriale, esclusivamente per
l'elezione del Presidente ispettoriale e dei Consiglieri della Presidenza
ispettoriale, è integrata, con diritto di voto, dagli  associati designati dalle rispettive  Assemblea 
dei soci in numero definito come   da







appendice “A”.


Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, su iniziativa della
Presidenza ispettoriale due volte nell'anno sociale: la prima volta per la
programmazione e la seconda per la verifica; e, in via straordinaria, su
iniziativa della Presidenza ispettoriale o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi
componenti.


La riunione del Consiglio è valida, in prima convocazione, quando
sia presente la metà più uno dei componenti di diritto, in seconda convocazione
qualunque sia il loro numero.


Nell’eventualità in cui il Delegato ispettoriale sia
contemporaneamente Delegato unionale avrà diritto di voto per ciascuno degli
incarichi che ricopre pur venendo conteggiato come singolo ai fini del
raggiungimento del quorum costitutivo necessario per la validità della
riunione.


Parimenti nell’eventualità in cui un Delegato unionale rivesta tale
ruolo in più Unioni della stessa Federazione ispettoriale avrà diritto di voto
per ciascuno degli incarichi che ricopre pur venendo conteggiato come singolo
ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo necessario per la validità
della riunione.


Le delibere sono adottate a maggioranza semplice e, in caso di
parità di voti, prevale quello del Presidente
ispettoriale.


I componenti, impediti a partecipare, possono farsi rappresentare, a
tutti gli effetti, mediante delega scritta, da altro componente di diritto
appartenente alla stessa Presidenza unionale.


I componenti della Presidenza ispettoriale, impediti a partecipare,
possono farsi rappresentare, a tutti gli effetti, mediante delega scritta, da
altro componente della stessa Presidenza ispettoriale.


Ogni componente può essere portatore di una sola
delega.


Ai lavori del Consiglio il Presidente può invitare, come
osservatore, ogni altro socio che lo desideri.


 







 


 


Il Consiglio
ispettoriale:



Articolo 35
  Compiti
del
Consiglio ispettoriale






a)  
esamina e vota la relazione del Presidente nonché
approva i rendiconti finanziari;


b)   delibera le
direttive per lo svolgimento dell'attività e per l'attuazione delle Risoluzioni
del Consiglio nazionale;


c)     
elegge, nella sua composizione integrata dai soci
designati nel numero definito dall’appendice A dalle rispettive Presidenze
unionali, a maggioranza semplice e con voto segreto, il Presidente ispettoriale
e contestualmente i consiglieri della Presidenza ispettoriale;


d)     designa i
“Distintivi d’oro” della propria Federazione ispettoriale o, in mancanza di
questi, gli associati della propria Federazione ispettoriale che integreranno,
in numero definito come da appendice B, il Consiglio nazionale elettivo del Presidente
nazionale, dei Consiglieri della Presidenza nazionale e del Collegio dei
Revisori dei Conti;


e)    designa i
candidati all'elezione del Collegio dei revisori dei conti relativo alla
Presidenza nazionale.


 


Articolo 36


Elezione
del
Presidente ispettoriale


Una commissione elettorale, formata da tre soci non candidati,
designati dalla Presidenza ispettoriale almeno sessanta giorni prima della data
delle elezioni, invita formalmente, entro sette giorni dal suo insediamento per
il tramite delle Presidenze unionali, del sito







internet ufficiale della Federazione Ispettoriale (se esistente) e
di qualsivoglia profilo ufficiale dei social network sempreché esistenti, ogni
socio della Federazione ispettoriale, purché in regola con la quota sociale
annuale e purché conforme ai criteri di moralità ed eleggibilità stabiliti dal
presente Regolamento, a candidarsi, senza particolari formalità, all'elezione
della carica di Presidente ispettoriale presentando per iscritto entro il
termine fissato dalla suddetta commissione la propria candidatura, corredata da
un documento di intendimenti e proposte operative.


La commissione elettorale, verificati la rispondenza delle
candidature così presentate ai relativi criteri di moralità ed eleggibilità
previsti dal presente Regolamento e il rispetto dei termini di presentazione da
essa fissati, appronta la lista dei candidati all'elezione della carica di
Presidente ispettoriale sulla quale, in ordine alfabetico, saranno elencati i
nominativi delle candidature pervenute e ammesse, con a fianco la data di
nascita.


Della suddetta lista viene poi data comunicazione ai componenti il
Consiglio ispettoriale almeno trenta giorni prima dell'elezione.


La Commissione elettorale chiede al Segretario nazionale la
determinazione del numero di elettori da ammettere al voto per ciascuna Unione,
in funzione di quanto previsto dall’appendice “A” e di quanto contenuto
nell’archivio nazionale.


Ciascun componente il Consiglio ispettoriale, che per l’occasione
sarà integrato secondo le indicazioni dell’appendice “A”, può esprimere un solo
voto di preferenza.


Le schede
elettorali con voti superiori a uno sono nulle.


L'espressione del voto è segreta ed è ammessa la votazione per
delega con le modalità previste dall'articolo 34.


La commissione elettorale funge anche da seggio elettorale e
procede, con le dovute modalità, alle operazioni di votazione, scrutinio e
proclamazione del Presidente eletto.


Risulterà
eletto il candidato Presidente che avrà riportato il maggior numero di voti. A
parità di voti prevale il candidato Presidente più anziano d'età.


L'elezione
deve effettuarsi nell'anno precedente il rinnovo della Presidenza nazionale.


 


Articolo 37


Elezione
dei
consiglieri della Presidenza ispettoriale


L'elezione dei consiglieri della Presidenza ispettoriale avviene
contestualmente, secondo gli stessi criteri, con le stesse modalità e la
medesima tempistica dell'elezione del Presidente ispettoriale.


La lista dei candidati al ruolo di consigliere della Presidenza
ispettoriale deve comprendere un numero di candidati, scelti tra adulti e
giovani, possibilmente doppio di quello da eleggere fissato dalla Presidenza
ispettoriale uscente in base a criteri di funzionalità.


Le preferenze espresse all'atto della votazione non possono
superare, pena l'annullamento della scheda, il numero dei consiglieri da
eleggere.


Ai candidati giovani sono riservati tre posti
indipendentemente dai voti conseguiti.


A parità di voti prevale il candidato più anziano d'età, fatta salva
la riserva di cui al comma precedente.


É consentito ai soci di candidarsi contemporaneamente alla carica di
Presidente ispettoriale e al ruolo di consigliere della Presidenza ispettoriale;
tuttavia in caso di contemporanea elezione alla carica di Presidente e al ruolo
di consigliere, il socio candidato decade automaticamente dal ruolo di
consigliere a beneficio del primo dei candidati consiglieri non eletti.


 


                  Articolo
38 Presidenza ispettoriale






La Presidenza ispettoriale, formata dal Presidente ispettoriale, dai
consiglieri della Presidenza ispettoriale e dai Presidenti emeriti, che ne
fanno parte a titolo consultivo e   non
possono assumere cariche, è convocata, entro quindici giorni dalla sua
proclamazione, dal Presidente ispettoriale neoeletto ed elegge, a maggioranza
semplice dei presenti tra i propri componenti, il Vicepresidente vicario, il
Vicepresidente giovane e, su proposta del Presidente, nomina il Segretario, il
Tesoriere e l’Addetto stampa che, se non scelti tra i consiglieri eletti, ne
diventano membri di diritto a tutti gli effetti.


Per l'elezione dei Vicepresidenti nonché la nomina del Segretario,
del Tesoriere e dell'Addetto stampa non è ammesso il voto per delega.


La Presidenza si riunisce a brevi scadenze periodiche, stabilite
secondo le esigenze, su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno
1/3 dei suoi componenti.


Le riunioni sono valide quando sia presente almeno la
metà più uno dei componenti.


Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità
di voti, prevale quello del Presidente.


É ammessa la delega scritta ad un altro componente della Presidenza,
con le modalità previste dall'articolo 34.


 


             Articolo
39 Consulta ispettoriale Gex

La Consulta ispettoriale Gex è costituita dal Vicepresidente
ispettoriale giovane, dai Vicepresidenti giovani unionali, dai consiglieri
giovani della Presidenza ispettoriale e dal Delegato ispettoriale.


La Consulta ispettoriale Gex, in stretta collaborazione con la
Presidenza ispettoriale, ha funzioni propositive, consultive e coordinative
delle attività giovanili.


La Consulta ispettoriale Gex si riunisce, anche sfruttando i nuovi
canali telematici di comunicazione, almeno due volte nell'arco dell’anno
sociale, su convocazione del Vicepresidente ispettoriale giovane d'intesa con
il Presidente ispettoriale, oppure ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 dei
suoi componenti. Almeno una riunione nell'arco dell’anno sociale si deve tenere
con la presenza fisica dei componenti, salvo partecipazioni a distanza
giustificate da cause di forza maggiore.


Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i
rappresentanti del Movimento Giovanile Salesiano, dei Giovani Cooperatori e
delle Giovani Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice.


 


                 Articolo 40
               
Compiti della Presidenza ispettoriale

La Presidenza
ispettoriale:


a)    convoca in via
ordinaria e straordinaria il Consiglio Ispettoriale formulandone l’ordine  del giorno;


b)     
recepisce le direttive deliberate in sede nazionale
e suggerisce metodi pratici di attuazione;


c)    trasmette alle
Presidenze unionali le Risoluzioni del Consiglio Nazionale, controllandone la realizzazione;


d)  
dà attuazione ai programmi deliberati dal Consiglio
ispettoriale stimolando le Unioni;


e)   partecipa,
valendosi dei suoi componenti, ai convegni e agli incontri delle Unioni;


f)   autorizza gli
ordini di spesa, segue la gestione finanziaria e ne controlla la regolarità;


g)  
collabora con il Presidente nel predisporre la
relazione annuale;


h)  
favorisce la creazione di nuove Unioni;


i)    fissa il numero dei componenti la successiva Presidenza ispettoriale in base a criteri
di







funzionalità,
nonché la data delle elezioni;


j)   nomina l’addetto
stampa ispettoriale;


k)   designa i
rappresentanti in seno agli altri organi di cui la Federazione fa parte;


l)   redige i
progetti, cura l’organizzazione delle attività, predispone gli strumenti ed
assume ogni iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità sociali;


m)   segnala alla
Presidenza nazionale i nominativi per i quali si ritiene giusta la concessione
dell’Attestato di benemerenza o del Distintivo
d’oro;


n)    esprimere il
parere di propria competenza sulle richieste di fusione di due o più Unioni di
cui all’ultimo comma dell’art. 20;


o)   si costituisce
come organo di disciplina ai sensi dell’articolo 62.


 







 


 


Il Presidente
ispettoriale:





Articolo 41


Compiti
del
Presidente
ispettoriale







a)    rappresenta
legalmente la Federazione ispettoriale presso le Unioni e nei confronti di
terzi;


b)     cura i rapporti
con l'Ispettoria salesiana, con gli altri rami della Famiglia salesiana
nell'ambito territoriale e con la Presidenza
nazionale;


c)     
convoca la Presidenza formulandone l'ordine del
giorno e presiedendola; inoltre presiede il Consiglio ispettoriale convocato
dalla Presidenza ispettoriale;


d)    esplica le
attività inerenti al suo mandato in stretta collaborazione con il Delegato, i
Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere e l’addetto stampa;


e)   concorda con i
consiglieri l’assegnazione degli incarichi per lo svolgimento dei compiti di
cui all'articolo 38;


f)    predispone le
relazioni da presentare al Consiglio ispettoriale e la relazione annuale per la
Presidenza nazionale;


g)   interviene di
diritto, o si fa rappresentare, alle riunioni ed ai convegni delle Unioni;


h)   è responsabile,
con il Tesoriere, della cassa.


 


Articolo 42


Compiti
del
Vicepresidenti e
dei
consiglieri ispettoriali


Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in tutti i casi
in cui questi è impedito ad esercitare le sue funzioni.


Il Vicepresidente giovane, in collaborazione con il Presidente e il
Delegato, stimola l'azione dei Vicepresidenti giovani unionali e ne coordina le
attività, anche attraverso la Consulta ispettoriale Gex che presiede.


L’addetto stampa cura le pubbliche relazioni e la divulgazione delle
attività della Federazione ispettoriale tramite la rivista Voci Fraterne e gli
organi d’informazione.


I consiglieri collaborano con gli altri componenti della Presidenza
e svolgono in particolare il compito specifico concordato con il Presidente.


 







 


 


Il Segretario
ispettoriale:





Articolo 43


Compiti
del
Segretario ispettoriale







a)     tiene l'ordinata
raccolta delle copie degli elenchi dei tesserati che le Unioni inviano
annualmente;


b)   aggiorna gli
organigrammi delle Presidenze unionali nell’archivio informatico locale;


c)   aggiorna gli
elenchi dei tesserati di tutte le Unioni della propria Federazione nell’archivio







informatico
locale;


d)    trasmette al
Segretario nazionale l’archivio locale aggiornato, per via telematica, con
cadenza trimestrale;


e)    spedisce le
convocazioni per le riunioni della Presidenza e del Consiglio ispettoriali e ne
redige i verbali;


f)   tiene la
corrispondenza e il relativo protocollo; cura l'archivio e la biblioteca.


 







 


 


Il Tesoriere
ispettoriale:





Articolo 44


Compiti
del
Tesoriere ispettoriale







a)    è responsabile,
con il Presidente, della cassa della Federazione ispettoriale, nonché dei conti
bancari e postali dei quali ha firma, anche disgiunta, con il Presidente;


b)    compila e tiene
aggiornato l'inventario dei beni di proprietà o di uso della Federazione
ispettoriale;


c)    di concerto con
il Segretario, trasmette al Tesoriere nazionale, con cadenza trimestrale,  i proventi derivanti dal tesseramento,
trattenendo la quota parte di spettanza della Federazione ispettoriale;


d)   mantiene
aggiornato il libro cassa;


e)  
compila il conto cassa e ne fa relazione alla
Presidenza e al Consiglio ispettoriali;


f)  
provvede ai pagamenti e ai rimborsi spese
autorizzati dalla Presidenza;


g)   cura gli
eventuali adempimenti fiscali.







CAPITOLO VIII


La
Federazione
Nazionale


 


               Articolo
45 Federazione nazionale

La Federazione nazionale costituisce la struttura organizzativa a
livello nazionale dell'Associazione denominata “Federazione Italiana
Exallievi/e di Don Bosco”.


Essa è
costituita dalle Federazioni ispettoriali esistenti in Italia. La Federazione
Italiana ha sede in ROMA, via Marsala 42.


 


                 Articolo
46 Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale è costituito dai componenti la Presidenza
nazionale e dai Presidenti, Delegati, Vicepresidenti, vicari e giovani,
ispettoriali.


Inoltre la composizione del Consiglio nazionale, esclusivamente per
l'elezione del Presidente nazionale, dei consiglieri della Presidenza nazionale
e del Collegio dei revisori dei conti, è integrata, con diritto di voto, dai
soci designati, in base alla lettera d dell’art. 35, dai rispettivi Consigli
ispettoriali in numero definito come da appendice “B”.


Fanno parte altresì del Consiglio nazionale, a titolo consultivo, i
Presidenti  nazionali emeriti.


Su iniziativa della Presidenza nazionale, il Consiglio Nazionale si
riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno e, in via straordinaria,
all’occorrenza, sempre su iniziativa della Presidenza nazionale.


Inoltre tali convocazioni possono essere effettuate anche se ne fa
richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.


La riunione ordinaria del Consiglio nazionale è valida, in prima
convocazione, quando sia presente la metà più uno dei componenti di diritto, in
seconda convocazione qualunque sia il numero.


In caso di
parità di voti, prevale quello del Presidente.


La riunione straordinaria del Consiglio nazionale è valida in ogni
caso solo quando sia presente la metà più uno dei componenti di diritto.


Nell’eventualità in cui il Delegato ispettoriale sia
contemporaneamente Delegato ispettoriale di altra Federazione ispettoriale
italiana avrà diritto di voto per ciascuno degli incarichi che ricopre pur
venendo conteggiato come singolo ai fini del raggiungimento del quorum
costitutivo necessario per la validità della
riunione.


Parimenti nell’eventualità in cui un Delegato nazionale rivesta tale
ruolo in una o più Federazione ispettoriale italiana avrà diritto di voto per
ciascuno degli incarichi che ricopre pur venendo conteggiato come singolo ai
fini del raggiungimento del quorum costitutivo necessario per la validità della
riunione.


Le delibere sono adottate a maggioranza semplice e, in caso di
parità di voti, prevale quello del Presidente
nazionale.


I componenti motivatamente impediti a partecipare possono farsi
rappresentare a tutti gli effetti, mediante delega scritta, da altro componente
di diritto appartenente alla stessa Presidenza ispettoriale.


I componenti della Presidenza nazionale, motivatamente impediti a
partecipare, possono farsi rappresentare a tutti gli effetti, mediante delega
scritta, da altro componente della stessa Presidenza nazionale.


Si può essere portatore di una sola delega.







Partecipano ai
lavori del Consiglio nazionale, come osservatori, tutti i soci che lo
desiderano.


 







 


 


Il Consiglio nazionale:





Articolo 47


Compiti
del
Consiglio nazionale.







a)  
esamina e vota la relazione del Presidente e approva
i rendiconti finanziari;


b)  
indica le direttive generali inerenti all'attività
dell'Associazione per il nuovo anno sociale;


c)      fissa l'ammontare
della quota sociale annuale e la quota parte da attribuire alle Federazioni ispettoriali;


d)   delibera, con la
maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, sulle proposte di modifica del
Regolamento;


e)     elegge, nella sua
composizione integrata dai soci aventi diritto di voto designati dai rispettivi
Consigli ispettoriali nel numero definito in base alla lettera d) dell’art. 35,
a maggioranza semplice e con voto segreto il Presidente nazionale e contestualmente
i Consiglieri della Presidenza nazionale e il Collegio dei revisori dei conti;


f)    sentito il parere
degli Ispettori SDB interessati, delibera, in osservanza dell’articolo 31,  su proposta della Presidenza nazionale, la
costituzione di nuove Federazioni ispettoriali, nell’ambito di una stessa
Ispettoria SDB o l’accorpamento di più Federazioni ispettoriali sempre
nell’ambito della stessa Ispettoria.


 


Articolo 48


Elezione
del
Presidente nazionale


Una commissione elettorale, formata da tre soci non candidati,
designati dalla Giunta nazionale almeno novanta giorni prima della data delle
elezioni entro sette giorni dal suo insediamento, invita formalmente,
attraverso la rivista dell'Associazione "VOCI  FRATERNE", il sito internet ufficiale
dell’Associazione e di qualsivoglia profilo ufficiale dei social network
sempreché esistenti, ogni socio della Federazione nazionale, purché in regola
con la quota sociale annuale e purché conforme ai criteri di moralità ed
eleggibilità stabiliti dal presente Regolamento, a candidarsi, senza
particolari formalità, all'elezione della carica di Presidente nazionale
presentando per iscritto entro il termine fissato dalla suddetta commissione la
propria candidatura, corredata da un documento di intenti e proposte operative.


La commissione elettorale, verificati la rispondenza delle
candidature così presentate ai relativi criteri di moralità ed eleggibilità
previsti dal presente Regolamento e il rispetto dei termini di presentazione da
essa fissati, appronta la lista dei candidati all'elezione della carica di
Presidente nazionale sulla quale in ordine alfabetico, saranno elencati i
nominativi delle candidature pervenute e ammesse, con a fianco la data di
nascita.


Della suddetta lista viene poi data comunicazione alle Presidenze
ispettoriali, almeno  trenta giorni prima
dell'elezione. Se possibile, la lista dei candidati sarà pubblicata sulla
rivista “Voci Fraterne” e sul sito internet ufficiale dell’Associazione.


La Commissione elettorale chiede al Segretario nazionale la
determinazione del numero di elettori da ammettere al voto per ciascuna
Federazione ispettoriale, in funzione di quanto previsto dall’appendice “B” e
di quanto contenuto nell’archivio nazionale.


Ciascun componente il Consiglio nazionale, che per l’occasione sarà
integrato secondo le indicazioni dell’appendice “B”, può esprimere un solo voto
di preferenza.


Le schede elettorali con voti superiori a uno sono
nulle.


L'espressione del voto è segreta ed è ammessa la votazione per
delega con le modalità previste dall'articolo 46.







La commissione elettorale funge anche da seggio elettorale e
procede, con le dovute modalità, alle operazioni di votazione, scrutinio e
proclamazione del Presidente eletto.


Risulterà
eletto il candidato Presidente che avrà riportato il maggior numero di voti. A
parità di voti prevale il candidato Presidente più anziano d'età.


 


Articolo 49


Elezione
dei
consiglieri della Presidenza nazionale


L'elezione dei consiglieri della Presidenza nazionale avviene
contestualmente secondo gli stessi criteri, con le stesse modalità e la
medesima tempistica dell'elezione del Presidente nazionale.


La lista dei candidati al ruolo di consigliere della Presidenza
nazionale deve comprendere un numero di candidati, scelti tra adulti e giovani,
possibilmente doppio di quello da eleggere, quest'ultimo fissato dal presente
Regolamento in numero di nove.


Ai candidati
giovani sono riservati tre posti indipendentemente dai voti conseguiti.


A parità di voti prevale il candidato più anziano d'età, fatta salva
la riserva di cui al comma precedente.


É consentito ai soci di candidarsi contemporaneamente alla carica di
Presidente nazionale  e al ruolo di
consigliere della Presidenza nazionale; tuttavia in caso di contemporanea
elezione alla carica di Presidente e al ruolo di consigliere, il socio
candidato decade automaticamente dal ruolo di consigliere a beneficio del primo
dei candidati consiglieri non eletti.


 


Articolo 50


Elezione
del
Collegio dei
revisori dei conti


La commissione elettorale di cui all’articolo 48, predispone, per
l'elezione del Collegio dei revisori dei conti, contestuale a quella del
Presidente nazionale e dei consiglieri della Presidenza nazionale, una lista di
candidati disponibili designati dai Consigli ispettoriali, in numero
possibilmente doppio di quello da eleggere.


Ciascun componente il Consiglio nazionale, nella sua composizione
integrata, con diritto di voto, dai soci designati dai rispettivi Consigli
ispettoriali nel numero definito in base alla lettera d) dell’art. 35, esprime
il proprio voto contrassegnando sulla scheda fino a cinque dei nominativi
proposti.


Le preferenze non possono superare, pena l'annullamento della
scheda, il numero dei revisori da eleggere.


Risulteranno eletti, come revisori effettivi, i tre candidati con
maggior numero di voti e, come revisori supplenti, i candidati quarto e quinto
in graduatoria.


L'espressione
del voto avviene con le stesse modalità di cui all'articolo 48. A parità di
voti, prevale il candidato di maggiore età.


 


               Articolo
51 Presidenza nazionale

La Presidenza nazionale, formata dal Presidente nazionale e dai
consiglieri della Presidenza nazionale eletti rispettivamente ai sensi degli
articoli 48 e 49, è convocata, entro trenta giorni dalla sua proclamazione, dal
Presidente nazionale neoeletto ed elegge tra i propri componenti, il
Vicepresidente vicario, il Vicepresidente giovane e, su proposta del
Presidente, nomina il Segretario, il Tesoriere e il Direttore della rivista
"VOCI FRATERNE" che, anche se non scelti tra i consiglieri eletti, ne
diventano membri di diritto a tutti gli effetti.







L'elezione dei Vicepresidenti nonché la nomina del Segretario, del
Tesoriere e del Direttore della rivista "VOCI FRATERNE" avvengono a
maggioranza semplice.


Non è ammessa
la votazione per delega.


Inoltre fanno parte della Presidenza nazionale, a titolo consultivo,
il Presidente e il Tesoriere dell'Associazione di promozione sociale
"Centro di fraternità exallievi di Don Bosco-Alberto Marvelli".


La Presidenza si riunisce a scadenze periodiche, secondo le
esigenze, su iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei
suoi componenti.


La riunione è
valida quando sia presente la metà più uno dei componenti.


Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice e, in caso di
parità di voti, prevale quello del Presidente.


È ammessa la delega scritta ad altro componente della Presidenza,
con le modalità  previste dall'articolo 46.


Fa parte della Presidenza anche un Exallievo Sacerdote, non
Salesiano, scelto dalla Presidenza nazionale su proposta del suo Presidente,
sentito il Presidente della CISI.


 







 


 


La Presidenza
nazionale:





Articolo 52


Compiti
della Presidenza
nazionale.







a)    convoca in via
ordinaria e straordinaria il Consiglio Nazionale e ne formula l’ordine del
giorno;


b)   indica i modi di
attuazione delle Risoluzioni del Consiglio nazionale;


c)   redige i
progetti, cura l’organizzazione delle attività, predispone gli strumenti ed
assume ogni iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità sociali;


d)   verifica
l'operato della Giunta e ne ratifica le delibere d'urgenza;


e)   verifica la
gestione finanziaria, sulla quale riferisce annualmente al Consiglio nazionale;


f)    collabora con il
Presidente nel predisporre la relazione annuale e nell'assolvere gli altri suoi compiti;


g)     partecipa,
valendosi dei suoi componenti, ai Consigli e agli incontri di Federazioni ispettoriali;


h)    nomina il
Segretario, il Tesoriere, il Direttore responsabile e il Direttore della
rivista "VOCI FRATERNE": le due ultime figure possono anche
identificarsi con una sola persona;


i)   si impegna ad
attuare un coerente piano di solidarietà spirituale e materiale, attraverso la
costituzione di una struttura adeguata;


l)  
concede con deliberazione motivata gli Attestati di
benemerenza e i Distintivi d’oro;


m)    approva o
respinge, con delibera motivata, le richieste di fusione di due o più Unioni,
appartenenti alla medesima Federazione ispettoriale, di cui all’ultimo comma
dell’art. 20;


n)   si costituisce
come organo di disciplina ai sensi dell’articolo 62.


 


                   Articolo
53 Giunta
nazionale

La Giunta
nazionale è formata dal Presidente, dal Delegato, dai Vicepresidenti, dal
Segretario, dal Tesoriere, dal Direttore della rivista "VOCI
FRATERNE".


Le riunioni
della Giunta sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi
componenti.


Le decisioni
sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità di voti prevale quello
del Presidente.


 


Articolo 54
Compiti della Giunta nazionale


La Giunta
nazionale:


a)   coadiuva il
Presidente nazionale nello svolgimento delle sue funzioni;


b)   procede
all'attuazione delle Risoluzioni del Consiglio nazionale, con le modalità
indicate dalla Presidenza;


c)  
autorizza gli ordini di spesa;


d)   cura
l'amministrazione e la pubblicazione della rivista "VOCI FRATERNE";


e)    provvede agli
adempimenti relativi al rinnovo della Presidenza nazionale e del Collegio dei
revisori dei conti;


f)   assicura il
versamento della quota annuale dovuta alla Confederazione mondiale;


g)   esprime pareri,
valutazioni e raccomandazioni sulla vita della
associazione.


 


Articolo 55


Compiti
del
Presidente
nazionale


Il Presidente
nazionale è segno di unione fra tutti gli Exallievi/e d'Italia ed assolve i
seguenti compiti:


a)    rappresenta
l'Associazione presso la Confederazione mondiale degli Exallievi/e di Don
Bosco, presso la Congregazione e le altre componenti della Famiglia salesiana,
presso la Confederazione nazionale ex-alunni/e delle scuole cattoliche
(Confederex) e nei confronti di terzi;


b)    convoca e
presiede la Presidenza e la Giunta nazionali, la Conferenza dei Presidenti
ispettoriali nonché eventuali incontri a carattere nazionale formulandone
l’ordine del giorno; inoltre presiede il consiglio nazionale convocato nei modi
previsti dall’art. 46;


c)      
interviene di diritto, o può farsi rappresentare,
alle riunioni a carattere locale, ispettoriale e interispettoriale;


d)     
predispone annualmente la relazione
programmatico/consuntiva da presentare al Consiglio Nazionale;


e)   è responsabile,
con il Tesoriere, della gestione finanziaria;


f)    concorda con la
Presidenza gli incarichi per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 51;


g)  
conferisce i Distintivi d'oro e gli Attestati di
benemerenza deliberati dalla Presidenza;


h)   inoltre, in
aggiunta ai Distintivi d’oro deliberati dalla Presidenza nazionale può conferire,


motu proprio, un Distintivo doro l’anno.


Il Presidente
nazionale, sentita la Presidenza, ha la facoltà di interpellare esperti per
esigenze


particolari
dell'Associazione.


 


Articolo 56


Compiti
dei
Vicepresidenti e
dei
consiglieri nazionali


Il Vicepresidente
vicario sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui questi è impedito ad
esercitare le sue funzioni.


Il Vicepresidente giovane, in collaborazione con il Presidente e il
Delegato, stimola l'azione dei Vicepresidenti Giovani delle Presidenze
ispettoriali e ne coordina le attività, anche attraverso la Consulta nazionale
Gex che presiede.


I consiglieri
collaborano con gli altri componenti della Presidenza nazionale e svolgono, in
particolare, il compito concordato con il Presidente.


 


Articolo 57
Compiti del Segretario
nazionale


Il Segretario
nazionale:


a)   esercita i
compiti inerenti al buon funzionamento degli uffici, coordinandone il lavoro;


b)   collabora con il
Presidente nazionale alla stesura della relazione annuale da presentare al
Consiglio nazionale;


c)    assiste il
Presidente nazionale nella formulazione degli ordini del giorno del Consiglio
nazionale, della Presidenza e della Giunta nazionali approntando la
documentazione necessaria e redigendo i relativi verbali;


d)  
cura la tenuta dei registri delle delibere di
Presidenza e di Giunta nazionali;


e)    provvede a comunicare,
a chi di competenza, le Risoluzioni del Consiglio nazionale e le decisioni
della Presidenza e della Giunta nazionali;


f)  
tiene aggiornati gli organigrammi delle Presidenze
ispettoriali e unionali;


g)   tiene l'ordinata
raccolta degli elenchi dei tesserati che vengono trasmessi annualmente dalle
Unioni e dalle Federazioni ispettoriali, segnalando al Presidente eventuali anomalie;


h)  
tiene la corrispondenza e il relativo protocollo;
cura l'archivio e la biblioteca;


i)   fornisce alle
Commissioni elettorali il corretto numero degli elettori da ammettere al voto
in funzione delle appendici “A” e “B”, nonché di quanto risultante
dall’archivio centrale.


 







 


 


Il Tesoriere nazionale:




Articolo 58
Compiti
del
Tesoriere nazionale






a)    è responsabile,
con il Presidente, della gestione finanziaria della Federazione nazionale
nonché dei conti bancari e postali dei quali ha firma, anche disgiunta dal Presidente;


b)    compila e tiene
aggiornato l'inventario dei beni di proprietà o di uso della Federazione
nazionale;


c)    compila il
bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla Giunta e ne fa relazione al
Consiglio nazionale;


d)   introita le quote
associative versate dalle Federazioni ispettoriali e tutte le altre somme a
qualsiasi titolo ricevute;


e)   tiene aggiornati
i libri contabili;


f)   provvede ai
pagamenti e ai rimborsi spese autorizzati dalla Giunta nazionale;


g)      
riferisce periodicamente alla Giunta nazionale sulle
disponibilità di cassa, sulla consistenza dei depositi bancari e postali, sui
saldi contabili;


h)   cura gli
eventuali adempimenti fiscali.


 


Articolo 59
Collegio dei
Revisori dei conti

I Revisori dei conti, in numero di tre effettivi e di
due supplenti:


a)    controllano la
regolarità delle scritture contabili e l'esatta classificazione delle entrate e
delle spese;


b)   verificano
l'autenticità dei documenti giustificativi;


c)   presentano
relazioni al Consiglio nazionale.


Durano in
carica quattro anni e possono essere rieletti.


 


Articolo 60


Conferenza
dei
Presidenti
ispettoriali


I Presidenti
ispettoriali si riuniscono in Conferenza insieme con i componenti la Presidenza
nazionale, su convocazione del Presidente nazionale, almeno una volta
nell'arco   dell’anno







sociale, per consultazioni e suggerimenti sul coordinamento delle
attività e per uno scambio di notizie e di esperienze concernenti la vita
associativa nell'ambito locale.


 


Articolo
61 Consulta nazionale Gex

La Consulta nazionale Gex è costituita dal Vicepresidente nazionale
giovane, dai Vicepresidenti giovani ispettoriali, dai consiglieri nazionali
giovani e dal Delegato nazionale. La Consulta nazionale Gex, in stretta
collaborazione con la Presidenza nazionale, ha funzioni propositive, consultive
e coordinative delle attività giovanili.


La Consulta nazionale Gex si riunisce, anche sfruttando i nuovi
canali telematici di comunicazione, almeno due volte nell'arco dell’anno
sociale, su convocazione del Vicepresidente nazionale giovane d'intesa con il
Presidente nazionale, oppure ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 dei suoi
componenti. Almeno una riunione nell'arco dell’anno sociale si deve tenere con
la presenza fisica dei componenti salvo partecipazioni a distanza giustificate
da cause di forza maggiore.


Alle riunioni della Consulta possono partecipare i Gex che hanno
incarichi specifici di animazione nelle Federazioni ispettoriali.


Alla Consulta vengono invitati anche rappresentanti del Movimento
Giovanile Salesiano, Giovani Salesiani Cooperatori, e Giovani Exallievi/e delle
Figlie di Maria Ausiliatrice.







CAPITOLO IX


Norme
disciplinari


 


Articolo
62 Sanzioni

La Giunta confederale e le Presidenze a tutti i livelli si
riuniscono anche come organi di disciplina; in tal caso decidono con il voto
dei 2/3 dei loro componenti.


Esse, dopo aver constatato comportamenti non coerenti con le norme
statutarie e regolamentari o comunque lesivi dell’Associazione, possono
deliberare:


a)    nei confronti del
singolo socio: il richiamo scritto, la decadenza dalla carica o dal ruolo
ricoperti o l'espulsione dall'Associazione;


b)   nei confronti
degli organi direttivi: il richiamo scritto od il commissariamento. I
provvedimenti disciplinari sono adottati:


1)    nei confronti dei
soci senza cariche o ruoli associativi, dalla Presidenza dell’Unione cui
appartengono;


2)    nei confronti dei
soci con cariche o ruoli associativi, dall’organo direttivo di disciplina
immediatamente superiore a quello di appartenenza;


3)   nei confronti
dell’organo direttivo, da quello immediatamente superiore.


Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso all'organo
direttivo di disciplina immediatamente superiore a quello che li ha emessi.


I provvedimenti disciplinari emessi dalla Giunta confederale nei
confronti degli organi direttivi nazionali sono inappellabili.


Infine, qualunque componente degli organi direttivi
dell'Associazione, dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo dalle
riunioni per le quali è regolarmente convocato, decade dalla carica o dal ruolo
ricoperti.


 


Articolo
63 Commissariamento

In caso di commissariamento, l’organo direttivo che ha irrogato la
sanzione, nomina il Commissario, il quale ha il compito di gestire l’ordinaria
amministrazione e di predisporre, entro 90 giorni, il rinnovo dell’organo
disciolto.







CAPITOLO X


Interpretazione
del
Regolamento


 


Articolo 64


Ufficialità ed interpretazione del testo


Il testo ufficiale del presente Regolamento è quello depositato
presso la Segreteria nazionale dell’Associazione con le firme del Presidente,
del Delegato e del Segretario nazionali e con la ratifica della Giunta della
Confederazione mondiale.


L’interpretazione del presente Regolamento è demandata in via
ordinaria, alla Presidenza nazionale; per ogni controversia è competente la
Giunta confederale.


Il presente Regolamento entra in vigore appena ratificato dalla
Giunta Esecutiva Confederale mondiale, ai sensi del Capitolo VI, art. 21,
lettera g) del vigente Statuto della Confederazione Mondiale Exallievi/e di Don
Bosco.


Qualsiasi modifica o aggiunta al presente Regolamento deve essere
approvata dal Consiglio nazionale, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei
componenti aventi diritto ed entrerà in vigore dopo la ratifica della Giunta confederale.


Copia del presente Regolamento viene depositata presso un notaio,
per le formalità della registrazione.


 


 


Disposizioni transitorie
e finali


Nel computo dei mandati elettivi di cui all’art. 11 vanno ricompresi
anche quelli espletati precedentemente all’approvazione del presente
Regolamento.







 








 


 


Appendice A


al Regolamento dell'Associazione "FEDERAZIONE
ITALIANA EXALLIEVI/E DI DON BOSCO"


Metodologia per determinare il numero di soci che integra il
Consiglio ispettoriale esclusivamente in occasione delle elezioni del
Presidente ispettoriale e dei Consiglieri della Presidenza ispettoriale.


 


Le definizioni ed i calcoli esposti si riferiscono al numero degli
iscritti risultante presso il database centrale della Federazione nazionale.


 


Ii (iscritti Unione) = numero degli iscritti
della singola Unione risultante quale media dei tre anni precedenti l’anno
dell’elezione


Iisp (iscritti ispettoria) = numero totale degli
iscritti della Federazione ispettoriale, ottenuto come somma di tutti i numeri
iscritti Unione


NU (numero Unioni) = numero
delle Unioni appartenenti alla Federazione ispettoriale


Imed (numero medio) = numero medio degli
iscritti per Unione, ottenuto dal rapporto tra il numero iscritti ispettoria ed
il numero Unioni


Imed = Iisp / NU


          
Tutte le Unioni che hanno un numero di iscritti non
superiore a I
med non integreranno il numero dei votanti, quindi avranno diritto a 4
elettori (Presidente, Delegato, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente Giovane)


          
Le Unioni che hanno un numero di iscritti superiore
a I
med
integreranno
il numero dei votanti con un numero di elettori in più pari al numero intero
(approssimato all’unità per difetto) scaturente del rapporto I
i / Imed







 








 


 


Appendice B


al Regolamento dell'Associazione "FEDERAZIONE
ITALIANA EXALLIEVI/E DI DON BOSCO"


Metodologia per determinare il numero di soci che integra il
Consiglio nazionale esclusivamente in occasione delle elezioni del Presidente
nazionale, dei Consiglieri della Presidenza nazionale e del Collegio dei
Revisori dei Conti.


 


Le definizioni ed i calcoli esposti si riferiscono al numero degli
iscritti risultante presso il database centrale della Federazione nazionale.


 


Iisp (iscritti ispettoria) = numero degli
iscritti della singola Federazione ispettoriale 
risultante quale media dei tre anni precedenti l’anno dell’elezione


It (totale iscritti) = numero totale degli
iscritti della Federazione nazionale, ottenuto come somma di tutti i numeri
iscritti ispettoria


NFed (numero Federazioni) = numero delle
Federazioni ispettoriale appartenenti alla Federazione nazionale


Imed (numero medio) = numero medio degli
iscritti per Federazione ispettoriale, ottenuto dal rapporto tra il numero
totale iscritti ed il numero Federazioni


Imed = It / NFed


          
Tutte le Federazioni ispettoriali che hanno un
numero di iscritti non superiore a I
med/2 non integreranno il numero dei votanti,
quindi avranno diritto a 4 elettori (Presidente, Delegato, Vice Presidente
Vicario, Vice Presidente Giovane)


          
Le Federazioni ispettoriali che hanno un numero di
iscritti superiore a I
med/2 integreranno il numero dei votanti con un numero
di elettori in più pari al numero intero (approssimato all’unità per difetto)
scaturente del rapporto I
isp / (Imed/2)







 








 


 


Allegato A


al Regolamento dell'Associazione "FEDERAZIONE
ITALIANA EXALLIEVI/E DI DON BOSCO"


 


Elenco
delle
Federazioni
ispettoriali
degli
Exallievi/e
di
Don
Bosco
in
Italia:


.


 


1.   Adriatica


2.   Calabra


3.   Campano-Lucana


4.   Centrale


5.   Emiliana


6.   Laziale


7.   Ligure


8.   Lombarda


9.   Novarese


10.   Pugliese


11.   Sarda


12.   Sicula


13.   Subalpina


14.   Toscana


15.   Triveneta






 



















































































<



 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



                                   


 














 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


EXALLIEVI ED EXALLIEVE DI DON BOSCO FEDERAZIONE  ISPETTORIALE
PUGLIESE


Via Martiri d’Otranto 65 C/o Opera Salesiana “Redentore” 70123 Bari Tel. 080.57.50.111 Fax 080.57.50.179


Emai: pugliese@exallievidonbosco.com – Web: http://www.exallievipuglia.it


 




Nessun commento